Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Un disegno di legge respinto dal Consiglio non può essere ripresentato se non dopo sei mesi. Ciò vale anche per disegni di legge dello stesso contenuto, lievemente modificati.
(2) In deroga al disposto del comma 1, dietro richiesta scritta del presentatore, il Consiglio può tuttavia ammettere il disegno di legge a maggioranza dei due terzi dei presenti con votazione per scrutinio segreto. Ai fini dell'esposizione dei rispettivi punti di vista, il Presidente concede al richiedente e ad un eventuale oppositore di intervenire per una durata massima di cinque minuti ciascuno.