(1) I disegni di legge vanno indirizzati al Presidente del consiglio provinciale. Essi vengono immediatamente contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e trasmessi alla commissione competente di cui all'articolo 22, e a tutti i consiglieri.
(2) Il Presidente ne dà comunicazione nella successiva seduta del Consiglio ai sensi dell'articolo 59, comma 5, lettera a).
(3) Nel corso della medesima seduta la Giunta o il consigliere proponente possono richiedere la trattazione urgente del disegno di legge. Il Presidente concede al richiedente e ad un eventuale oppositore di intervenire per un tempo massimo di cinque minuti ciascuno allo scopo di illustrare le rispettive posizioni. Il Consiglio delibera immediatamente sulla richiesta. Qualora essa venga accolta, i termini per la trattazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 43, vengono ridotti della metà.
(4) Qualora un disegno di legge riguardi materie non contemplate espressamente fra quelle indicate nelle sfere di competenza delle commissioni legislative, il Presidente del consiglio ne deferisce l'esame a quella commissione che si occupa di materie analoghe o affini.
(5) Qualora un disegno di legge riguardi materie di competenza di più commissioni, il Presidente ne deferisce l'esame alla commissione che risulterà prevalentemente competente.