In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

c) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 41)
Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.

Art. 86 (Iniziativa legislativa)

(1) L'iniziativa delle leggi appartiene al popolo, ai consiglieri e alle consigliere e alla Giunta provinciale. Per l'iniziativa popolare valgono le disposizioni delle leggi regionali 16 luglio 1972, n. 15, 2 settembre 1974, n. 7 e 29 maggio 1980, n. 9, e successive modifiche.

(2) I disegni di legge devono essere composti di una relazione illustrativa e di un testo redatto in articoli.

(3) L'articolato deve essere redatto nel rispetto di un adeguato standard di tecnica legislativa e di una sempre migliore qualità della legislazione provinciale, in modo tale che sia garantita la massima leggibilità del testo legislativo da parte dei cittadini e delle cittadine. I singoli articoli devono essere pertanto possibilmente brevi, è da evitare quindi l'inserimento in uno stesso articolo di disposizioni che non siano in rapporto diretto tra loro. Le disposizioni contenute in un articolo devono avere una propria autonomia concettuale, secondo i criteri di una progressione logica degli argomenti trattati.

(4) Qualora un disegno di legge presentato non risponda ai criteri indicati nel comma 3, è compito della competente commissione legislativa provvedere in sede di esame dello stesso ai necessari adeguamenti tecnici, ivi compresa anche la suddivisione di un articolo ritenuto troppo lungo e complesso in due o più articoli. Per quei disegni di legge che non siano stati esaminati dalla competente commissione legislativa entro i termini di cui all'articolo 43, comma 2, o quello ulteriore concesso dal Consiglio ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, l'incombenza della necessaria verifica della rispondenza del disegno di legge ai criteri indicati nel comma 3 è assolta, su indicazione del/della Presidente del Consiglio, da parte dell'ufficio affari legislativi e legali del Consiglio. Nel caso che questo ufficio proponga degli adeguamenti tecnici, il/la Presidente del Consiglio rimette, in sede di trattazione del disegno di legge in aula e dopo l'approvazione del passaggio alla discussione articolata, all'assemblea la decisione quale dei due testi - quello originario o quello adeguato, dal punto di vista della tecnica legislativa, dall'ufficio affari legislativi e legali - debba costituire il testo base per la discussione articolata. Nella discussione che precede la relativa votazione ogni consigliere/consigliera può intervenire una sola volta per un massimo di cinque minuti. 34)

34)

L'art. 86 è stato sostituito dall'art. 1 della D.C.P. 11 dicembre 2001, n. 7/01.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
ActionActionb) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 9
ActionActionc) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
ActionActionDisposizioni preliminari
ActionActionGli organi del Consiglio provinciale
ActionActionIl bilancio del Consiglio provinciale
ActionActionDisciplina del procedimento di convalida e decadenza
ActionActionLe commissioni legislative
ActionActionDisciplina delle sedute del Consiglio provinciale
ActionActionVotazioni, numero legale e deliberazioni del Consiglio
ActionActionProcedura per la presentazione e la discussione dei disegni di legge
ActionActionArt. 86 (Iniziativa legislativa)
ActionActionArt. 87 (Presentazione dei disegni di legge)
ActionActionArt. 88 (Ripresentazione dei disegni di legge respinti)
ActionActionArt. 89 (Ritiro dei disegni di legge)
ActionActionArt. 90 (Lettura delle relazioni)
ActionActionArt. 91 (Apertura e chiusura della discussione generale)
ActionActionArt. 92 (Ordini del giorno a disegni di legge)
ActionActionArt. 93 (Attuazione degli ordini del giorno)
ActionActionArt. 94 (Passaggio alla discussione articolata)
ActionActionArt. 95 (Discussione articolata)
ActionActionArt. 96   
ActionActionArt. 97 (Emendamenti)
ActionActionArt. 97/bis (Termini per la presentazione di emendamenti e subemendamenti)
ActionActionArt. 97/ter (Inammissibilità di emendamenti e subemendamenti)
ActionActionArt. 97/quater (Discussione e votazione degli articoli, emendamenti e subemendamenti)
ActionActionArt. 97/quinquies (Esame dei disegni di legge in materia di elezioni e forma di governo nonché delle proposte di modifica al regolamento interno - disposizioni particolari)
ActionActionArt. 97/sexies (Articoli aggiuntivi)
ActionActionArt. 98   
ActionActionArt. 99   
ActionActionArt. 100 (Disegni di legge con un unico articolo)
ActionActionArt. 101 (Trattazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio)
ActionActionArt. 102 (Trattazione del disegno di legge sul rendiconto generale)
ActionActionArt. 103 (Dichiarazioni di voto)
ActionActionArt. 104 (Votazione finale)
ActionActionArt. 105 (Votazione separata per gruppi linguistici)
ActionActionArt. 106 (Correzioni linguistiche e formali)
ActionActionArt. 107   
ActionActionArt. 108 (Testi unici)
ActionActionModificazioni dello statuto di autonomia
ActionActionFunzioni di controllo
ActionActionUso della lingua italiana e tedesca
ActionActionDisposizioni finali e transitorie
ActionActionElenco delle materie di competenza delle Commissioni Legislative (articolo 122)
ActionActiond) Legge provinciale 19 settembre 2011, n. 10
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico