(1) L'iniziativa delle leggi appartiene al popolo, ai consiglieri e alle consigliere e alla Giunta provinciale. Per l'iniziativa popolare valgono le disposizioni delle leggi regionali 16 luglio 1972, n. 15, 2 settembre 1974, n. 7 e 29 maggio 1980, n. 9, e successive modifiche.
(2) I disegni di legge devono essere composti di una relazione illustrativa e di un testo redatto in articoli.
(3) L'articolato deve essere redatto nel rispetto di un adeguato standard di tecnica legislativa e di una sempre migliore qualità della legislazione provinciale, in modo tale che sia garantita la massima leggibilità del testo legislativo da parte dei cittadini e delle cittadine. I singoli articoli devono essere pertanto possibilmente brevi, è da evitare quindi l'inserimento in uno stesso articolo di disposizioni che non siano in rapporto diretto tra loro. Le disposizioni contenute in un articolo devono avere una propria autonomia concettuale, secondo i criteri di una progressione logica degli argomenti trattati.
(4) Qualora un disegno di legge presentato non risponda ai criteri indicati nel comma 3, è compito della competente commissione legislativa provvedere in sede di esame dello stesso ai necessari adeguamenti tecnici, ivi compresa anche la suddivisione di un articolo ritenuto troppo lungo e complesso in due o più articoli. Per quei disegni di legge che non siano stati esaminati dalla competente commissione legislativa entro i termini di cui all'articolo 43, comma 2, o quello ulteriore concesso dal Consiglio ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, l'incombenza della necessaria verifica della rispondenza del disegno di legge ai criteri indicati nel comma 3 è assolta, su indicazione del/della Presidente del Consiglio, da parte dell'ufficio affari legislativi e legali del Consiglio. Nel caso che questo ufficio proponga degli adeguamenti tecnici, il/la Presidente del Consiglio rimette, in sede di trattazione del disegno di legge in aula e dopo l'approvazione del passaggio alla discussione articolata, all'assemblea la decisione quale dei due testi - quello originario o quello adeguato, dal punto di vista della tecnica legislativa, dall'ufficio affari legislativi e legali - debba costituire il testo base per la discussione articolata. Nella discussione che precede la relativa votazione ogni consigliere/consigliera può intervenire una sola volta per un massimo di cinque minuti. 34)