Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 16 febbraio 1999, n. 9.
(1) Il Comitato zonale di cui all'articolo 10 è validamente riunito qualunque sia il numero dei componenti presenti e delibera a maggioranza.
(2) In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
(3) I pareri di competenza del Comitato zonale sono in ogni caso obbligatori e devono essere resi entro 30 giorni dalla richiesta, salvo che non sia stabilito un termine diverso. Scaduto inutilmente tale termine, i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di parere.