Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 16 febbraio 1999, n. 9.
(1) Allo specialista che si assenta per comprovata malattia o infortunio - anche non continuativamente nell'arco di 30 mesi - che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa, l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attività di servizio, per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi.
(2) Alla specialista che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, l'Azienda mantiene l'incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane. Fino al compimento del primo anno di vita del bambino la specialista può chiedere transitoriamente la riduzione dell'orario di lavoro.
(3) L'Azienda può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.