(1) L'incarico ambulatoriale, sommato ad altre attività compatibili svolte in base ad altro rapporto, non può superare l'impegno orario settimanale di 38 ore ed è espletabile presso più posti di lavoro e/o più Aziende del Servizio Sanitario Provinciale.
(2) Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale espletabile dallo specialista, il Comitato zonale di cui all'articolo 10, tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale vengono registrati i nominativi di tutti gli specialisti, l'orario di attività e le modalità di svolgimento presso ciascuna Azienda e l'anzianità dell'incarico ambulatoriale.
(3) Di ogni mutamento del presidio sanitario cui lo specialista sia stato assegnato, del numero delle ore di attività, delle modalità di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le Aziende daranno comunicazione entro dieci giorni al Comitato zonale di cui all'articolo 10, indicandone la decorrenza. Il Comitato zonale darà inoltre comunicazione all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri dell'inizio e fine rapporto di ogni specialista.
(4) Il Comitato zonale di cui all'articolo 10, qualora accerti situazioni di irregolarità, ha l'obbligo di informare le Aziende interessate affinchè, sentito lo specialista, l'orario complessivo di attività ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista.
(5) Il Comitato zonale di cui all'articolo 10, qualora accerti situazioni non conformi alle norme, formula alle Aziende interessate proposte idonee ad assicurare il rispetto del presente Accordo.