Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 16 febbraio 1999, n. 9.
(1) 2)
(2) Gli incrementi orari di anzianità di cui all'articolo 29, comma 2 dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 23.6.1997, n. 2834, vengono mantenuti dai singoli interessati per l'ammontare calcolato alla data del 1.9.1997.
(3) - (7) 2)
Abrogato dall'art. 12, comma 1, del Contratto collettivo 14 aprile 2008.