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In vigore al: 11/09/2012

i) Accordo 22 dicembre 1998 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali (1/1/1998 - 31/12/1998)
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Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 16 febbraio 1999, n. 9.

Art. 9 (Modalità per l'attribuzione dei turni disponibili)

(1) Premesso che lo specialista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola branca e all'interno di uno o più ambiti zonali limitrofi anche se appartenenti a province diverse confinanti e che le ore di attività che risultano vacanti a qualsiasi titolo sono ricoperte o attraverso conferimento di incarico nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, l'avente diritto è individuato attraverso il seguente ordine di priorità:

  • a)  specialista che nella specialità esercitata svolga, nell' ambito zonale, esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo, documentata dal foglio notizie;
  • b)  specialista che svolga esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo (documentata dal foglio notizie) in diverso ambito zonale limitrofo, anche se appartenente ad altra provincia confinante. Relativamente all' attività svolta come aumento di orario ai sensi della presente lettera b) allo specialista non compete il rimborso delle spese di accesso di cui all'articolo 33;
  • c)  specialista titolare di incarico in altro ambito territoriale zonale, definito ai sensi dell' articolo 10, che faccia richiesta al Comitato zonale di cui all'articolo 10 di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità. Tale specialista, ove riceva l'incarico, deve trasferire la propria residenza nel Comune nel cui ambito è sito il presidio ambulatoriale;
  • d)  specialista titolare di incarico che esercita esclusivamente attività ambulatoriale e chiede il passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo di specializzazione;
  • e)  specialista titolare di incarico nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attività sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all' articolo 3;

(2) Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera da a) ad e), l'anzianità di servizio ambulatoriale, o di attività riconosciuta equivalente in virtù di precedenti accordi, costituisce titolo di precedenza a parità di condizione; in caso di pari anzianità di servizio è data precedenza all'anzianità di specializzazione.

(3) Lo specialista in posizione di priorità viene invitato dal Comitato zonale di cui all'articolo 10, a compilare dichiarazione di disponibilità al conferimento dell'incarico, da inoltrare entro 20 giorni alla Azienda, per la formalizzazione dell'incarico, che dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione.

(4) In deroga alle priorità ed alle procedure di cui ai commi che precedono, ove presso un presidio e per una determinata branca specialistica si verifichi un incremento delle richieste di prestazioni, la Azienda, sentito il Sindacato firmatario del presente Accordo, ha la facoltà di attribuire aumenti di orario ad uno o più specialisti che prestano servizio nel presidio e nella branca.

(5) La Azienda deve notificare al Comitato zonale entro 15 giorni dal provvedimento il nominativo del sanitario cui è stato incrementato l'orario e la consistenza numerica dell'orario aumentato.

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