Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 16 febbraio 1999, n. 9.
(1) Le Aziende sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed alla integrità fisica e psichica dello specialista ambulatoriale; sono tenute altresì ad applicare tutte le leggi vigenti in materia.
(2) Il sindacato firmatario del presente Accordo ha potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro e di controllo sull'applicazione di ogni norma di legge utile in tal senso.