Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 16 febbraio 1999, n. 9.
(1) I provvedimenti adottati dalle Aziende per la copertura di turni vengono comunicati entro 5 giorni al Comitato zonale di cui all'articolo 10, il quale informa entro i successivi 10 giorni i medici specialisti in servizio nonché il sindacato firmatario del presente accordo.
(2) Il Sindacato firmatario del presente Accordo provvede a tenere in visione per gli interessati presso le proprie sedi i turni disponibili.
(3) I medici interessati entro 10 giorni dalla notifica dichiarano all'Azienda e p. c. al Comitato zonale di cui all'articolo 10 la loro eventuale disponibilità a ricoprire i turni disponibili.