1. Il valore giuridico di una copia per immagine su supporto informatico di un documento il cui originale è detenuto dall’amministrazione su supporto analogico è collegato, ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 3, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) alla presenza o meno della certificazione della corrispondenza tra originale e copia, assicurata dal funzionario a ciò delegato, mediante l’utilizzo della firma digitale.
2. L’efficacia probatoria delle copie per immagine su supporto informatico di un documento originale formato in origine su supporto analogico è collegata, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) alla presenza o meno della attestazione di conformità.
3. L’efficacia probatoria di una copia analogica di una copia per immagine su supporto informatico di documento originale formato in origine su supporto analogico è collegata ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) alla presenza o meno della attestazione della conformità all’originale.