1. Le planimetrie di edifici divisi in porzioni materiali di cui all’articolo 1, prodotte in formato digitale per i comuni catastali informatizzati, costituiscono documento informatico ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
2. Delle stesse può essere rilasciata copia ai sensi dell’articolo 23-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).