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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 9 luglio 2012, n. 1066
Interventi straordinari a favore di impianti di risalita di paese e di piccoli comprensori sciistici

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Articolo 5
Investimenti agevolabili

1. Sono ammessi alle agevolazioni esclusivamente gli investimenti per l’acquisto di mezzi per la preparazione delle piste e di impianti per l’innevamento artificiale.

2. Sono ammessi anche investimenti in beni usati.