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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 19 marzo 2012, n. 385
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Approvazione dello statuto, della convenzione e nomina degli organi (modificata con delibera n. 822 del 04.06.2012)

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Articolo 11
Esercizio finanziario, bilancio e rendiconto

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. II bilancio di previsione e il piano di attività per ciascun esercizio finanziario sono redatti entro il 30 novembre dell'anno precedente ed approvati dalla Giunta provinciale. Entro il 31 marzo successivo all’esercizio finanziario concluso sono approvati ed inoltrati alla Giunta provinciale il conto consuntivo e la relazione finale dell'anno precedente.

3. Per quanto riguarda il bilancio, il conto finanziario ed il rendiconto dell'Agenzia si applicano le norme della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche. Il bilancio deve rispettare il principio del pareggio finanziario.

4. II rendiconto generale comprende il conto consuntivo finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto del patrimonio.

5. L'avanzo o disavanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario deve essere tempestivamente iscritto nel bilancio di previsione del successivo esercizio.