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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
Modifica dei criteri e modalità relativi agli aiuti per investimenti in imprese intermedie attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

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4. Iniziative ammesse

4.1 Gli aiuti sono concessi per un progetto di investimento iniziale in attivi materiali.

4.2 Per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali riguardanti:

- la creazione di un nuovo stabilimento,

- l’ampliamento di uno stabilimento esistente.

- La diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi o

- un cambiamento fondamentale o un ampliamento di un processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.

Per “attivi materiali” si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti/macchinari.

4.3 In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato.

Dall’aiuto è escluso l’acquisto di:

• autovetture e di mezzi di trasporto interno ed esterno, esclusi quelli per la raccolta del latte ed i carrelli elevatori in prima dotazione,

• arredamento per l’ufficio inclusi gli impianti EDP ed i computer per la vendita, e arredamento per le sale delle riunioni e per i locali di vendita.