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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 27 febbraio 2012, n. 288
Rideterminazione dei criteri per l’assistenza specialistica indiretta - Revoca della propria deliberazione n. 227 del 13 febbraio 2012

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Art. 4
Medici specialisti liberi professionisti

1. Al fine di poter stabilire che trattasi di un medico specialista libero professionista, alla fattura o nota onoraria deve essere allegata una dichiarazione del medico specialista, dalla quale deve risultare che per le prestazioni indicate nella fattura o nota onoraria lo stesso non abbia un rapporto contrattuale con il Servizio sanitario nazionale.

2. Quali medici specialisti liberi professionisti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge provinciale n. 7/2001, e successive modifiche, valgono anche i medici di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, concernente norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

3. Quali medici specialisti liberi professionisti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge provinciale n. 7/2001, e successive modifiche, non valgono i medici ospedalieri esercenti attività libero-professionale intramuraria o extramuraria presso strutture sanitarie convenzionate per la relativa branca specialistica.