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1. L’importo minimo delle spese ammissibili per poter accedere ad un finanziamento attraverso il fondo di rotazione è pari a 400.000,00 euro per le imprese collettive e pari a 100.000,00 euro per le imprese individuali.
2. L’importo massimo ammesso al finanziamento attraverso il fondo di rotazione corrisponde alle spese ammesse al finanziamento, dedotti gli eventuali contributi concessi in conto capitale.
3. La quota di partecipazione a carico della Provincia autonoma di Bolzano ammonta all’80% del mutuo ammesso a finanziamento.
4. La durata massima del periodo di ammortamento del mutuo è dieci anni per i beni immobili e sei anni per i beni mobili. Tale periodo può comprendere al massimo un anno di preammortamento.
5. Nel caso di iniziative di investimento concernenti sia beni immobili che beni mobili, si applica la durata prevista per l’investimento prevalente in termini monetari.
6. Non può essere superata l’intensità massima di aiuto prevista dalle disposizioni vigenti. In ogni caso va rispettata la normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato.
La deliberazione della Giunta provinciale n. 2713 del 28 giugno 1999 è revocata.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.