...omissis...
1. La denuncia di cui all’art. 5 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, è effettuata:
- per le ipotesi di danni diretti:
a) dai direttori e dalle direttrici delle ripartizioni della Provincia, ovvero dai e dalle dirigenti che ai sensi della legge esercitano le funzioni amministrative dei direttori e delle direttrici di ripartizione, per i fatti riferibili ai loro dipendenti;
b) dai direttori e dalle direttrici di dipartimento della Provincia, per i fatti riferibili ai direttori e alle direttrici di ripartizione, ovvero ai dirigenti che ai sensi della legge esercitano le funzioni amministrative dei direttori e delle direttrici di ripartizione;
c) dai componenti della Giunta provinciale, per i fatti riferibili al direttore e alla direttrice generale o loro sostituti, oppure ai direttori e alle direttrici di dipartimento della Provincia;
d) dal/dalla Presidente della Provincia, per i fatti riferibili al segretario e alla segretaria generale o loro sostituti;
e) dai dirigenti scolastici, per i fatti riferibili al personale scolastico amministrativo e insegnante;
f) dagli intendenti scolastici e dalle intendenti scolastiche, per i fatti riferibili al personale direttivo ed ispettivo delle scuole;
g) dai/dalle responsabili degli enti dipendenti, degli organismi di diritto pubblico e delle società e dei rispettivi organi;
- per le ipotesi di danni indiretti:
a) dal responsabile della struttura deputata, nell’amministrazione provinciale, nelle istituzioni scolastiche, negli enti dipendenti, negli organismi di diritto pubblico e nelle società alla liquidazione del risarcimento in sede stragiudiziale o giudiziale in favore del danneggiato.
2. I contenuti della denuncia sono specificati in apposita circolare diramata dal Segretario generale della Provincia.
3. La propria deliberazione del 18 aprile 2005, n. 1215, è revocata.
4. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.