5.1 Gli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 702/2014, sono finalizzati all’adesione ai regimi di qualità disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
5.2 Per aderire ai regimi di qualità di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 702/2014 devono essere soddisfatte le seguente condizioni:
a) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono:
- caratteristiche specifiche del prodotto, oppure
- particolari metodi di produzione, oppure
- una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale,
b) i regimi di qualità devono essere accessibili a tutti i produttori,
c) i regimi di qualità devono prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente,
d) i regimi di qualità devono essere trasparenti e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli.