2.1 Possono beneficiare degli aiuti di cui ai presenti criteri le organizzazioni di produttori o altre organizzazioni agricole e le loro associazioni con sede operativa sul territorio provinciale.
2.2 Beneficiari finali degli aiuti di cui ai presenti criteri sono le microimprese, le piccole e le medie imprese attive nella produzione agricola primaria, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
2.3 Non vengono concessi aiuti individuali a favore di organizzazioni destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.