Sentenza del 12 novembre 2009, n. 366; Pres. Falk Ebner, Est. Pantozzi Lerjerfors
Anche se il comma 7 dell’art. 7bis L.P. n. 6 del 18 marzo 2002 impone al titolare dell’autorizzazione all’impianto di una stazione radio base di concedere a terzi, dietro equo compenso, l’uso comune del sito per servizi di comunicazione - ciò che presuppone, evidentemente, una determinazione favorevole delle autorità competenti in ordine alla localizzazione e alla condivisione del sito - legittimamente gli organi provinciali competenti esprimono parere contrario all’aggiunta, su un sito già esistente e ubicato nelle immediate vicinanze di strutture scolastiche, di un’ulteriore antenna in co-siting, in applicazione sia del principio di precauzione, allo scopo di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici in una zona sensibile dove operano già altri gestori, sia in applicazione del criterio specifico di localizzazione, contenuto nelle norme di attuazione al piano provinciale, in base al quale all’interno degli insediamenti va evitata la concentrazione degli impianti su pochi siti.
Nell’ambito della funzione di definizione degli “obiettivi di qualità” consistenti nei criteri localizzativi di cui alla legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36, i Comuni possono legittimamente vietare l’installazione di impianti di telefonia mobile su specifici edifici e dettare criteri distanziali concreti, omogenei e specifici, ma non possono introdurre misure di cautela distanziali generiche ed eterogenee.