Sentenza del 8 luglio 2009, n. 256; Pres. Falk Ebner, Est. Widmair
Secondo la ratio del D.P.C.M. dd. 9 gennaio 2007 (c.d. decreto flussi 2007) i cittadini stranieri extracomunitari, titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nel triennio precedente, possono essere inseriti nella quota dei lavoratori destinati a lavori stagionali indipendentemente e solo dopo il gruppo di stranieri non comunitari appartenenti agli Stati esplicitamente citati nel decreto. È perciò illegittimo il diniego di autorizzazione da parte dell’ufficio provinciale servizio lavoro all’assunzione di un lavoratore stagionale di cittadinanza albanese, condizionata al possesso del permesso di soggiorno per il periodo 2004/2006.