Sentenza del 17 novembre 2009; n. 370; Pres. Falk Ebner, Est. Zelger
Nella provincia di Bolzano la qualifica di “spazzacamino abilitato” non è condizionata alla previa assegnazione della concessione di cui all’art. 13 D.P.G.P. 13 novembre 2006 n. 62, ma si consegue con l’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, sulla base dei requisiti indicati dall’art. 12 dello stesso decreto. Nessun obbligo è attribuito al Comune di verificare la sussistenza dei requisiti professionali di abilitazione per l’esercizio di tale attività, spettando all’amministrazione comunale, ai fini del conferimento della concessione, la valutazione di eventuali altri titoli di precedenza in capo al richiedente, quali l’esperienza professionale, il grado di formazione e la conoscenza del territorio.