Sentenza del 30 maggio 2009; n. 212; Pres. Rossi Dordi, Est. Del Gaudio
Qualora venga trasferita ad altro soggetto, per effetto di una operazione di scissione societaria, la proprietà di immobili societari oggetto di una domanda di agevolazione ai sensi della L.P. 13 febbraio 1997 n. 4, è legittimo il diniego da parte della Provincia autonoma della concessione del contributo alla neo formata società (nella specie, ai fini della costruzione di un magazzino per l’attività di commercio all’ingrosso e al minuto) nel caso in cui non siano rispettate le condizioni poste dall’art. 9 comma 1 della delibera G.P. 30 giugno 2003 n. 2180, che prevede il mantenimento della proprietà degli immobili per almeno dieci anni dal rilascio della licenza d’uso.