Sentenza del 21 aprile 2009n, n. 146; Pres. Rossi Dordi, Est. Falk Ebner
Non sussiste violazione delle norme sul diritto di accesso agli atti in materia di gare d’appalto, e in particolare dell’art. 13 co. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., nel caso in cui l’amministrazione abbia differito ad un momento successivo all’aggiudicazione definitiva l’accesso ai documenti riguardanti la procedura di gara e le offerte presentate da altri concorrenti. L’illegittimità del differimento lamentata dal ricorrente non potrebbe comunque tradursi in un vizio degli atti di gara impugnati, ma semmai avrebbe potuto, a suo tempo, costituire motivo per un ricorso ai sensi della legge sulla trasparenza.
È legittima la clausola del bando di gara che ammette la comunicazione “anche a mezzo fax” di richieste di chiarimenti tra stazione appaltante ed imprese partecipanti, come previsto dall’art. 77 D.Lgs. n. 163/2006. (Nella specie si tratta di integrazione della documentazione chiesta dalla commissione di gara ai fini dell’appalto per la concessione del servizio bar dell’ospedale).
Le valutazioni espresse dalla commissione tecnica in merito ai documenti di gara attengono alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sottratta al sindacato del giudice amministrativo se non sotto i profili della manifesta illogicità ed irrazionalità della motivazione e dell’errore di fatto, sotto profili cioè che non incidono sulla sfera di autonomia decisionale della pubblica amministrazione.
La verifica dell’offerta anomala sulla base delle giustificazioni presentate dalla ditta interessata spetta (ai sensi degli artt. 84, 86, 87 ed 88 del D.Lgs. n. 163/2006, che disciplinano i criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse nonché il relativo procedimento) alla stessa commissione giudicatrice incaricata della valutazione tecnica, in quanto dotata delle necessarie competenze tecniche. È quindi illegittima la nomina di una apposita commissione per la verifica dell’anomalia dell’offerta, composta di membri diversi da quelli della commissione tecnica già operante per la valutazione delle offerte e dei documenti di gara.