Sentenza del 20 febbraio 2009. n. 62; Pres. Rossi Dordi, Est. Zelger
La conferma della previsione di una strada nel piano urbanistico comunale, non impugnata, rende improcedibile un ricorso avverso una precedente previsione per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere in quanto, a seguito della conferma si realizza una situazione di fatto e di diritto che fa venire meno l’utilità di qualsiasi sentenza in relazione alle previsioni precedenti.
Ai sensi dell’art. 18 della legge urbanistica provinciale 11.8.1997 n. 13 le indicazioni del piano urbanistico comunale in cui incidono su aree determinate e assoggettano le aree stesse a vincoli preordinati all’espropriazione comportano dichiarazione di pubblica utilità. Per cui, i provvedimenti che hanno per oggetto l’approvazione dei progetti esecutivi per la realizzazione delle relative opere non necessitano più le motivazioni a giustificare la scelta del tracciato ovvero la localizzazione di una strada, visto che le motivazioni della loro previsione nello strumento urbanistico generale si possono evincere dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguito nell'impostazione del piano stesso.
Per effetto della specifica normativa della Provincia autonoma di Bolzano in materia di espropriazione per pubblica utilità, il bene del privato non è assoggettabile all'espropriazione per effetto della sola dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori conseguente all'approvazione del progetto (definitivo o esecutivo) di un'opera pubblica, bensì soltanto a seguito dell'emanazione del decreto che autorizza l'esecuzione dell'espropriazione di cui all’art. 5 della legge provinciale 15 aprile 1991 n. 10. Pertanto, in coerenza con la stessa "ratio" dei principi che hanno previsto la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo, l'obbligo di avvisare l'interessato sorge solo riguardo alla fase dell'avvio del procedimento finalizzato all'emanazione del decreto di espropriazione.