(1) Il parere positivo rilasciato dalla Conferenza di servizi in materia ambientale oppure il provvedimento positivo rilasciato nell’ambito della procedura di impatto ambientale costituisce la base per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’assessore competente per materia.
(2) Il rilascio dell’autorizzazione avviene nel rispetto del seguente ordine: proprietario del suolo, usufruttuario, enfiteuta oppure i loro aventi causa. Il rispettivo titolo e il possesso del consenso espresso dal proprietario del suolo devono essere provati.
(3) Con il provvedimento di autorizzazione è approvato il disciplinare sull’esercizio della cava o torbiera.
(4) Il disciplinare contiene le prescrizioni indicate nell’autorizzazione e nel parere e fissa la durata dell’autorizzazione, tenuto conto dell’entità del giacimento e della sua razionale utilizzazione, nonché le misure atte a contenere eventuali danni causati ai terreni confinanti dalle attività connesse all’esercizio della cava o torbiera.
(5) Copia dell’autorizzazione è comunicata al sindaco del comune competente, il quale rilascia la concessione edilizia relativamente agli impianti, agli immobili e alle infrastrutture compresi nel progetto, che, ai sensi della normativa vigente, soggiacciono all’obbligo della concessione edilizia.
(6) L’autorizzazione ha una durata massima di dieci anni. In caso di coltivazione in sotterraneo, l’autorizzazione può avere una durata di 20 anni.
(7) Su richiesta motivata, l’assessore competente può prorogare l’autorizzazione fino ad un massimo di otto anni.
[(8) Sulle aree estrattive dotate di impianti di lavorazione autorizzati ai sensi del presente articolo è consentita la lavorazione di materiali inerti provenienti anche da altre cave, sbancamenti, scavi, gallerie, fiumi, torrenti, rii o zone colpite da eventi naturali eccezionali ubicati ad una distanza non superiore a 15 chilometri dall’impianto.]6)
(9) La realizzazione e l’esercizio di impianti per la lavorazione di materiali diversi da quelli indicati nel comma 8, nonché impianti per la produzione di calcestruzzi o di conglomerati bituminosi e impianti di riciclaggio dei materiali da costruzione e demolizione sono consentiti solo su aree destinate nei piani urbanistici comunali alla lavorazione di ghiaia o in zone produttive, qualora tali opere, ovvero impianti, siano previsti nel piano di attuazione. Ad eccezione di impianti temporanei interni ai cantieri.7)
(10) In caso di esito sfavorevole dell’istruttoria, il direttore della ripartizione provinciale competente comunica al richiedente i motivi del diniego e ne dà notizia al sindaco del comune territorialmente competente.
(11) Contro il provvedimento del direttore della ripartizione provinciale competente è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta provinciale ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. La Giunta provinciale decide entro 90 giorni, sentito l’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere. 3)