(1) Per la durata dell'incarico dirigenziale spetta al personale dirigente, in aggiunta al trattamento economico di livello maturato, un'apposita indennità di funzione annuale prevista per la struttura dirigenziale affidata . Tale indennità è commisurata allo stipendio annuo corrispondente alla seconda classe del livello retributivo inferiore dell'VIII qualifica funzionale e viene corrisposta mensilmente.
(2) I criteri per la determinazione dell'indennità di funzione sono stabiliti nel contratto di comparto da un coefficiente minimo di 0,5 fino ad un coefficiente massimo di 3,8, sulla base di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, ai requisiti professionali richiesti, alle responsabilità gestionali interne ed esterne, comprese le risorse di bilancio, nonché alla entità demografica. Salvo le specificità dei singoli enti, i relativi criteri tendono a garantire l'omogeneizzazione tra i comparti. A tali fini vengono stabiliti i seguenti criteri generali:
- a) coefficienti massimi:
- - per gli uffici e strutture similari: 0,9;
- - per le ripartizioni e strutture similari: 1,9;
- - per i dipartimenti e strutture similari: 3;
- - per la Direzione Generale della Provincia: 3,8;
- b) i coefficienti di cui alla lettera a), escluso il coefficiente 3,8, possono essere superati, nei casi indicati nei criteri stabiliti nel contratto di comparto, tenuto conto delle realtà esistenti presso similari strutture degli altri comparti, per le strutture organizzative di eccezionali dimensioni o rilevanza, cui sono, inoltre, affidati compiti particolarmente complessi.
(3) L'indennità di funzione è gradualmente trasformata in un assegno personale pensionabile quale distinto elemento fisso e continuativo di retribuzione. La trasformazione avviene con cadenza annuale e per ogni anno di godimento dell'indennità. La relativa misura viene stabilita nel contratto di comparto tra un minimo del 5% ed un massimo dell'8%, tenendo conto della collocazione nella struttura.
(4) L'assegno di cui al comma precedente segue le variazioni della relativa indennità di funzione.
(5) Con decorrenza dal giorno delle dimissioni, della revoca dell'incarico, del comando, dell'aspettativa - salvo l'articolo 6 del presente contratto -, del mandato politico incompatibile con l'incarico dirigenziale o della rinuncia allo stesso rispettivamente con decorrenza dal 46° giorno di assenza ininterrotta dal servizio del titolare, l'indennità di funzione viene corrisposta al direttore sostituto.
(6) In caso di assenza per malattia, infortunio, congedo di maternità e paternità di congedo parentale nonché per permesso per motivi educativi l'indennità di funzione continua ad essere corrisposta anche al titolare secondo le modalità previste per la corresponsione dello stipendio.
(7) L'indennità di funzione è comunque utile per la determinazione dei seguenti trattamenti retributivi:
- a) tredicesima mensilità;
- b) trattamento di fine rapporto;
- c) riduzione dello stipendio nei casi previsti;
- d) compenso per lavoro straordinario;
- e) equo indennizzo.
(8) In deroga alla disciplina di cui al comma 3 l'indennità di funzione dei segretari comunali, dei vice-segretari comunali in servizio alla data dell'8.07.1994 e dei segretari delle comunità comprensoriali in servizio alla data del 20.10.1994 fa parte dello stipendio base e come tale costituisce per intero un elemento fisso e continuativo pensionabile della retribuzione.
(9) Per il personale dirigente degli enti di cui all'articolo 1, collocato in aspettativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge provinciali per svolgere servizi dirigenziali presso le aziende sanitarie provinciali, il servizio dirigenziale prestato presso tale aziende è equiparato al servizio dirigenziale già svolto presso l'ente di provenienza. A tali fini ad esso continua ad applicarsi, con decorrenza dalla data del collocamento in aspettativa, la disciplina vigente presso l'ente medesimo sulla graduale trasformazione dell'indennità di funzione percepita presso l'ente di provenienza in assegno personale pensionabile.