(1) Nell'ambito della competenza della Provincia autonoma di Bolzano in materia di assistenza e beneficenza pubblica, la presente legge disciplina l'erogazione anticipata, al genitore o ad altro soggetto affidatario, delle somme destinate al mantenimento del minore, qualora esse non vengano corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.
(1) Ha diritto di richiedere la prestazione di cui all'articolo 1 il genitore o altro soggetto affidatario del minore, se il minore è:
(2) Non ha diritto alla prestazione il genitore affidatario che convive con il genitore obbligato al mantenimento.
(1) Presupposti del diritto alla prestazione sono:
(1) La situazione economica della/del richiedente, al momento della richiesta dell'assegno di mantenimento, non deve superare il valore della situazione economica corrispondente al 2,2 dell'importo del fabbisogno di cui al regolamento di esecuzione all'articolo 7-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.
(2) Il valore della situazione economica è determinato dalla combinazione della situazione reddituale e patrimoniale della persona richiedente, ai sensi del regolamento di esecuzione di cui al comma 1.
(3) Al fine dell'accertamento della situazione economica della/del richiedente si considera il nucleo familiare ristretto previsto dal regolamento di esecuzione di cui al comma 1.
(4) La Giunta provinciale modifica con proprio provvedimento il valore della situazione economica di cui al comma 1. 2)
(1) L'ente erogante anticipa l'assegno di mantenimento in misura pari alla somma stabilita dal titolo giudiziale e comunque, per ogni minore, nella misura mensile non superiore all'80 per cento della quota base di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e all'articolo 14 del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.
(2) Nel caso di più minori l'importo complessivo erogabile viene aumentato secondo i parametri della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 dell'allegato A del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.
(1) Le funzioni amministrative relative all'intervento di assistenza previsto dalla presente legge sono delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, a eccezione di quelle connesse al recupero dell'anticipazione erogata. 3)
(1) La domanda di anticipo dell'assegno di mantenimento è presentata alla comunità comprensoriale nel cui territorio risiede l'avente diritto.
(2) Se la domanda è incompleta e non viene integrata dalla/dal richiedente, senza giustificati motivi, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione, la stessa è respinta.
(3) Qualora la documentazione prevista dall'articolo 3 sia redatta in lingua diversa da quella italiana o tedesca, è necessario allegare la traduzione asseverata in lingua italiana o tedesca.
(1) La prestazione è attribuita dalla comunità comprensoriale, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sulla base delle dichiarazioni rese dalla/dal richiedente ed eventualmente acquisendo d'ufficio elementi valutativi integrativi o di confronto, anche mediante visita domiciliare.
(2) Qualora la decisione in ordine all'attribuzione della prestazione implichi valutazioni di carattere eccezionale, la decisione in merito all'attribuzione della prestazione spetta al comitato tecnico istituito presso il distretto sociale competente per territorio, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.
(1) La prestazione decorre dal primo giorno del mese di presentazione della domanda, se questa è stata presentata entro il ventesimo giorno del mese stesso, altrimenti decorre dal primo giorno del mese successivo.
(2) L'erogazione della prestazione ha durata annuale, è effettuata mensilmente e può essere rinnovata su semplice richiesta corredata di autocertificazione ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, attestante il perdurare dei presupposti di legge.
(1) Avverso la decisione della comunità comprensoriale la/il richiedente può presentare ricorso, per motivi di legittimità o di merito, alla sezione ricorsi della consulta provinciale dell'assistenza sociale di cui all'articolo 4, comma 3, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.
(1) Qualora, in caso di controllo, il beneficiario non risponda entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la comunità comprensoriale sospende in via cautelare l'erogazione della prestazione.
(2) La comunità comprensoriale pronuncia la decadenza dal diritto alla prestazione qualora:
(1) Presupposto per l'erogazione in via anticipata dell'assegno di mantenimento è che la/il richiedente surroghi la Provincia nei propri diritti nei confronti dell'obbligata/dell'obbligato ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile e ne dia comunicazione all'obbligata/obbligato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
(2) La Provincia autonoma riscuote le somme erogate in via anticipata e gli interessi maturati direttamente dalla persona obbligata al mantenimento. 4)
(1) Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge a carico degli esercizi 2004 e 2005 per l'anticipazione delle somme per il mantenimento dei minori, stimata in 220 mila euro all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 2004, si provvede nel modo seguente:
(2) La spesa per gli esercizi successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.
(1) La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.