a) Ad ogni produttore titolare di quota viene comunicato, anteriormente all'inizio di ciascun periodo, a mezzo di lettera, un certificato in due copie, contenente gli estremi identificati dell'azienda e i quantitativi individuali di riferimento di inizio periodo e il tenore di materia grassa, una delle quali contenente la dicitura: "copia per l'acquirente".
b) Ad ogni acquirente, con sede nella provincia di Bolzano, viene mandata una lista dei produttori conferenti con i relativi quantitativi di riferimento e il tenore di materia grassa.
c) Ai produttori che non consegnano la "copia per l'acquirente" entro il termine di 3 settimane dall'inizo del nuovo periodo all'acquirente, l'amministrazione manda, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, una copia della lettera di cui al punto a)