(1) Nell'articolo 4 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, nell'articolo 8, comma 2, lettera d), e nell'articolo 9, comma 7, della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche, nell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, nell'articolo 55, comma 5, nell'articolo 71, comma 1, e nell'articolo 107, comma 22, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e ovunque ricorrano nella legislazione provinciale, le espressioni: "soprintendenza provinciale ai beni culturali" e: "soprintendente provinciale ai beni culturali" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "Ripartizione provinciale Beni culturali" e "Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali".