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1. Il trattamento economico del personale non medico con il quale possono essere stipulati contratti d'opera o rapporti di lavoro di diritto privato ai sensi dell'articolo 1bis della Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, è disciplinato, a partire dal 1° giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente deliberazione, nell'allegato alla presente deliberazione. Gli importi indicati nell'allegato sono da considerare come importi includenti i rispettivi costi indiretti.
2. La deliberazione della Giunta provinciale 19 dicembre 2001, n. 4120, è revocata.
3. Per l'eventuale prestazione di servizio di pronta disponibilità e per lavoro notturno e festivo viene determinato un'indennità pari a quella prevista per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie.
4. Le seguenti indennità vengono corrisposte, a parità di condizione e nelle stesse misure previste nei confronti del personale dipendente: indennità di istituto, indennità di rischio di radiazione, indennità micologica, indennità di lavoro logorante, indennità di turni logoranti.
5. In caso di prestazione di ore di lavoro aggiuntive all'orario concordato, si applicano gli importi indicati nell'allegato alla presente deliberazione.
6. Per il rimborso delle spese di viaggio si applica la normativa in vigore per il personale dipendente delle Aziende sanitarie. Tale rimborso delle spese è previsto soltanto in caso di presenza dei requisiti per la concessione della missione.
7. Gli importi previsti nell'allegato della presente deliberazione sono a carico delle Aziende sanitarie. La presente deliberazione non comporta, pertanto, alcuna ulteriore spesa a carico del bilancio provinciale rispettivamente alcun impegno di spesa.
Compensi orari del personale con sui vengono stipulati
Contratti d'opera e rapporti di lavoro di diritto privato
5a qualifica funzionale 20,466a qualifica funzionale 21,937a qualifica funzionale 24,517a/bis qualifica funzionale 26,408a qualifica funzionale 28,229a qualifica funzionale 31,74