(1) Per i viaggi di servizio da effettuarsi nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige spetta ai membri della Giunta provinciale un compenso forfettario mensile di lire 474.000.4)
(2) Per i viaggi di servizio da effettuarsi fuori del territorio regionale spetta ai membri della Giunta provinciale, oltre al rimborso spese di viaggio in prima classe sulle ferrovie e su altri mezzi di trasporto in servizio pubblico, compresi i mezzi aerei e navali, un'indennità giornaliera, per ogni 24 ore o frazione superiore ad 8 ore, nella seguente misura:
- lire 40.000 per viaggi effettuati nel territorio nazionale. È consentito il rimborso dietro presentazione di fattura delle spese di pernottamento in alberghi di prima categoria. In tale caso la misura dell'indennità di trasferta è ridotta di un terzo;
- per viaggi effettuati all'estero si applicano le tariffe in atto per i dipendenti statali appartenenti alla qualifica di dirigente generale ed equiparate di cui alla tabella A) del decreto ministeriale 12 giugno 1979: "Determinazione delle diarie per le missioni all'estero" (G. U. 27 luglio 1979, n. 205). 5)
(3) Ai membri della Giunta provinciale spetta, inoltre, il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza-letto o di una cabina singola sui mezzi navali. È consentito l'uso di treni rapidi normali, speciali e di lusso.
(4) Per i viaggi di servizio che abbiano una durata di più giorni, qualora la partenza dalla sede di servizio avvenga dopo le ore 12, le indennità giornaliere di cui al precedente primo comma vengono ridotte della metà relativamente al giorno di partenza; identica riduzione si applica alle predette indennità per il giorno di rientro qualora esso avvenga prima delle ore 12.
(5) Per i viaggi di servizio di durata inferiore alle otto ore spetta un'indennità di lire 10.000.
(6) È consentito l'uso di mezzi di trasporto, noleggiati, con rimborso delle relative spese, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della trasferta.