(1) Per favorire, nell'ambito provinciale, la ripresa dell'economia e la conservazione dei livelli di occupazione, la Provincia interviene - per il triennio 1975 - 1977 - con un piano straordinario di finanziamento diretto ad agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.
(2) L'intervento finanziario della Provincia si attua mediante concessione di contributi in capitale, a fondo perduto, sulla spesa necessaria per la realizzazione delle opere.
(3) L'ammontare del sussidio può estendersi all'intera spesa.
(4) Per l'attuazione del piano è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000 milioni, ripartiti in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977.
(5) Nei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977 saranno istituiti gli appositi capitoli di spesa.
(6) Gli importi scritti negli esercizi finanziari susseguenti al primo piano triennale sono destinati al rifinanziamento di questa legge.3)
(7) Indice dei singoli articoli di legge:
Art. 1: Modalità d'intervento.
Art. 2: Opere finanziabili.
Art. 3: Opere interessanti singoli comuni. Criteri di suddivisione.
Art. 4: Opere interessanti più comuni.
Art. 5: Opere necessarie e urgenti.
Art. 6: Approvazione dei progetti.
Art. 7: Affidamento dei lavori in concessione.
Art. 7/bis: Attività sportive, ricreative e di interesse turistico.
Art. 8: Concessione del contributo. Anticipazione. Art. 9: Appalto dei lavori.
Art. 10: Obbligo del rendiconto.
Art. 11: Mutui e loro garanzia da parte della Provincia.3)