(1) Il Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali individua i beni di particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnografico da assoggettarsi a tutela specifica. Tale provvedimento ha valore di proposta per la dichiarazione di vincolo del bene culturale.
(2) La proposta di dichiarazione è notificata al proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, del bene. Dalla data di notificazione, la proposta di dichiarazione produce gli stessi effetti della dichiarazione di vincolo del bene culturale fino al giorno dell'emanazione del provvedimento definitivo da parte della Giunta provinciale.
(3) Il provvedimento di vincolo del bene culturale deve essere adottato dalla Giunta provinciale entro 180 giorni dalla notificazione della relativa proposta, a pena di decadenza degli effetti della proposta stessa.
(4) La dichiarazione di vincolo del bene culturale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è notificata, entro 30 giorni dalla sua adozione, al proprietario, al possessore o al detentore del bene vincolato.
(5) Quando la notificazione individuale risulti difficile per il rilevante numero dei proprietari o vi sia difficoltà nella loro identificazione, il Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali può disporre la pubblica affissione, per la durata di 30 giorni, all'albo del comune nel cui territorio è ubicato il bene culturale da tutelare.10)