(1) Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei propri dipendenti in relazione al servizio prestato presso l'Amministrazione, compreso quello di cui all'articolo 72 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sono estesi agli impiegati inquadrati nei rispettivi ruoli organici ai sensi delle norme transitorie della presente legge per il complesso dei servizi resi allo Stato ed alla Provincia, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.
(1/bis) Per gli impiegati di cui al precedente comma, i quali, ai sensi delle norme anteriori all'entrata in vigore del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, abbiano optato, ai fini di quiescenza, per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'Amministrazione provinciale manterrà, a tali fini ed a domanda degli interessati, l'iscrizione alla predetta assicurazione generale. 13)
(2) La Provincia integrerà, inoltre, fino alla misura di quella prevista dalla legislazione provinciale, l'indennità di buonuscita spettante a carico dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Statali (ENPAS) per tutti gli anni di servizio prestati presso lo Stato, con iscrizione al detto previdenziale, ovvero riscattati presso l'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (INADEL), ai fini dell'indennità premio di servizio. 14)
(3) Il beneficio di cui al precedente comma è esteso ai dipendenti dello Stato che siano transitati o transitino nei ruoli provinciali per effetto di disposizioni di legge statale o provinciale.