Pubblicata nel B.U. 13 maggio 1975, n. 23.
(1) Per l'applicazione nella provincia di Bolzano dei servizi previsti dal R.D. L. 8 maggio 1927, n. 798, convertito in legge del 6 dicembre 1928, n. 2838, in favore dei fanciulli nati fuori del matrimonio, la Giunta provinciale approva all'inizio di ciascun anno un apposito programma assistenziale.
(2) Il programma deve contenere la determinazione delle forme di assistenza e, per ciascuno di queste, le misure delle prestazioni, i criteri fondamentali di intervento, il numero dei provvedimenti prevedibili e la previsione dei mezzi finanziari. Deve altresì contenere i limiti ed i criteri con i quali venga eventualmente provveduto all'assistenza dei fanciulli oltre i limiti di cui all'articolo 4 del R.D. L. 8 maggio 1927, n. 798.
(1)(2) 2)
(3) Alla fine di ogni anno, con rendiconto approvato dalla Giunta provinciale, sarà determinata la quota di spesa che farà carico, ai sensi del R.D. L. 8 maggio 1927, n. 798, articolo 3, alla Provincia stessa, all' O.N.M.I. ed ai Comuni della provincia. Detto rendiconto sarà presentato alla Corte dei Conti per il prescritto riscontro di legittimità, ai sensi dell'articolo 19, primo comma, del T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Abrogati dall'art. 5, comma 2, della L.P. 9 aprile 1996, n. 8.