(1) Per eseguire opere atte a prevenire calamità pubbliche, per interventi finalizzati al pronto soccorso della popolazione in caso di calamità nonché per provvedere, in occasione di dette calamità, alle opere di pronto intervento, quali puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altre opere a tutela della pubblica incolumità, nonché al ripristino provvisorio dei collegamenti stradali e delle infrastrutture primarie, l'amministrazione provinciale può:
- disporre direttamente l'esecuzione delle opere;
- concedere sussidi ai comuni ed alle comunità comprensoriali;
- disporre direttamente tutti i servizi e tutte le forniture necessarie.
(2) Dai suddetti interventi sono escluse le materie elencate all'articolo 19 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.
(3) Con le procedure ed i fondi previsti dalla presente legge possono essere acquistati o locati tutti i beni necessari per gli interventi di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino, in particolare le attrezzature, i macchinari ed i materiali necessari, nonché adottato ogni altro provvedimento idoneo al raggiungimento delle medesime finalità ivi inclusa la realizzazione e la gestione di una rete provinciale di telecomunicazioni.
(4) La Giunta provinciale, con le modalità da fissarsi nel regolamento di esecuzione, è autorizzata a concedere sussidi o contributi ai corpi dei vigili del fuoco volontari e ad altre associazioni, istituzioni e organizzazioni che operano, senza fini di lucro, nei settori della prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche:
- per la promozione di iniziative di cui al terzo comma;
- per l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di attrezzature, macchinari, impianti e automezzi, anche speciali, da impegnarsi per interventi nel predetto settore;
- per l'acquisto o la locazione di beni immobili da destinarsi a sede degli enti, comprese le autorimesse ed i magazzini per il ricovero dei beni indicati nella precedente lettera b).
(5) La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere agli enti indicati nel comma 4, anche a titolo gratuito, beni patrimoniali provinciali per la realizzazione delle attività inerenti al settore della prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche.
(6) I contratti di affitto o di locazione sia attivi che passivi possono essere conclusi mediante trattativa privata.2)