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j) Legge provinciale23 novembre 2010 , n. 141)
Ordinamento delle aree sciabili attrezzate 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 novembre 2010, n. 48.

Art. 20 (Transito e risalita delle piste) 42)

(1)  È vietato percorrere a piedi o con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità oppure salvo per brevi tratti individuati e segnalati dal gestore dell’area sciabile attrezzata. 43)

(1-bis)  Chi discende la pista da sci senza sci deve tenersi ai bordi delle piste e dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e consentire la loro agevole e rapida circolazione. 44)

(1-ter)  In occasione di gare o sedute di allenamento è vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla. 45)

(1-quater)  La risalita della pista da sci con gli sci ai piedi e l’utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata. 46)

(2)  Durante gli orari di battitura e manutenzione della pista l’accesso alle piste è vietato. La Giunta provinciale può determinare le modalità necessarie.

42)
La rubrica dell’art. 20 è stata così sostituita dall’art. 1, comma 33, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
43)
L’art. 20, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 1, comma 34, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
44)
L’art. 20, comma 1-bis, è stato inserito dall’art. 1, comma 35, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
45)
L’art. 20, comma 1-ter, è stato inserito dall’art. 1, comma 36, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
46)
L’art. 20, comma 1-quater, è stato inserito dall’art. 1, comma 37, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
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