(1) È vietato percorrere a piedi o con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità oppure salvo per brevi tratti individuati e segnalati dal gestore dell’area sciabile attrezzata. 43)
(1-bis) Chi discende la pista da sci senza sci deve tenersi ai bordi delle piste e dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e consentire la loro agevole e rapida circolazione. 44)
(1-ter) In occasione di gare o sedute di allenamento è vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla. 45)
(1-quater) La risalita della pista da sci con gli sci ai piedi e l’utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata. 46)
(2) Durante gli orari di battitura e manutenzione della pista l’accesso alle piste è vietato. La Giunta provinciale può determinare le modalità necessarie.