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j) Legge provinciale23 novembre 2010 , n. 141)
Ordinamento delle aree sciabili attrezzate 2)

1)
Pubblicata nel B.U. 30 novembre 2010, n. 48.

TITOLO I
AMBITO D’APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 (Ambito d’applicazione)

(1)  La presente legge disciplina:

  1. la sicurezza ed il comportamento degli utenti delle aree sciabili attrezzate;
  2. la gestione delle aree sciabili attrezzate per garantire la sicurezza;
  3. la procedura che regola la disponibilità e la servitù delle aree sciabili attrezzate.

Art. 2 (Aree sciabili attrezzate)

(1)  Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, in modo naturale o tecnico, aperte al pubblico ed abitualmente riservate alla pratica dello sci e a discipline affini, ai sensi del comma 2. 3)

(2)  Sono componenti di un’area sciabile attrezzata:

  1. le piste da sci, riservate alla circolazione di chi utilizza sci, snowboard o attrezzi similari; 4)
  2. gli impianti a fune nonché gli impianti a cremagliera con servizio sciistico; 5)
  3. gli impianti d’innevamento ad eccezione delle infrastrutture tecniche e delle condutture di alimentazione;
  4. le infrastrutture ricreative riservate ai bambini, servite o meno da impianti di risalita;
  5. le aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con sci e snowboard;
  6. le aree riservate agli allenamenti ed alle gare;
  7. le aree non preparate riservate alla pratica dello sci;
  8. le piste da fondo, da slitta e da slittino, di cui all’articolo 5-quater. 6)

(3)  Le aree situate al di fuori delle aree sciabili attrezzate non sono soggette alle disposizioni della presente legge.

3)
L’art. 2, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
4)
La lettera a) dell’art. 2, comma 2, è stata così modificata dall’art. 1, comma 2, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
5)
La lettera b) dell'art. 2, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 4, comma 1, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.
6)
La lettera h), dell’art. 2, comma 2, è stata aggiunta dall’art. 1, comma 3, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.

Art. 3 (Gestori delle aree sciabili attrezzate)

(1)  Sono gestori delle aree sciabili attrezzate i titolari dell’autorizzazione all’esercizio delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, nonché i soggetti che, per contratto, ricoprono tale qualifica.

Art. 4 (Utenti delle aree sciabili attrezzate)

(1)  Sono utenti delle aree sciabili attrezzate coloro che vi accedono equipaggiati di sci, snowboard o attrezzi similari o di slitta o di slittino. 7)

7)
L’art. 4, comma 1, è stato così modificato dall’art. 1, comma 4, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.

TITOLO II
PIANO DI SETTORE, ZONE SCIISTICHE, REGISTRO E DISCIPLINA GENERALE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE 8)

Art. 5 (Piano di settore, impianti di risalita e piste da sci)   delibera sentenza

(1)  Il piano di settore impianti di risalita e piste da sci, di seguito denominato piano di settore, disciplina l’uso e le modificazioni del territorio finalizzati all’esercizio dello sci. Il regolamento di esecuzione definisce i criteri e le procedure per l’approvazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), distinguendo tra interventi in zona sciistica, interventi integrativi alla zona sciistica ed interventi esterni alla zona sciistica. Le zone sciistiche sono definite all’articolo 5-bis.

(2)  Gli interventi in zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), su aree localizzate interamente all’interno delle zone sciistiche. Gli interventi integrativi alle zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), su aree localizzate in parte al di fuori delle zone sciistiche, ma ad esse direttamente o funzionalmente collegate. Gli interventi integrativi possono configurarsi anche come collegamenti di zone sciistiche o come realizzazione di impianti di arroccamento. Gli interventi integrativi costituiscono atti di pianificazione. La valutazione della rispondenza degli interventi integrativi con i principi dello sviluppo sociale, economico e turistico è effettuata da una commissione composta da tre esperte ed esperti in materie socio-economiche e della mobilità, anche esterni all’Amministrazione provinciale. Gli interventi esterni alle zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), su aree localizzate interamente all’esterno delle zone sciistiche. Gli interventi esterni alle zone sciistiche non sono ammessi. 9) 

(3)  Il piano di settore definisce i principi programmatici per lo sviluppo degli ambiti di pianificazione per un periodo di 10 anni, tenuto conto della tutela del paesaggio e dell’ambiente, delle caratteristiche del territorio, nonché dello sviluppo sociale, economico e turistico nell’interesse della popolazione locale.

(4)  Il piano di settore risponde ai principi e alle procedure previsti agli articoli 49 e 50 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. Le zone sciistiche e le infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della presente legge non vengono inserite nel piano urbanistico comunale. 10) 11)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 289 del 02.10.1998 - Ordinamento piste da sci - disciplina linee di trasporto funiviario -differenza tra benestare per pista da sci e imposizione servitù coattiva
9)
L'art. 5, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 60, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10, e successivamente così modificato dall’art. 1, comma 5, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
10)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 13 febbraio 2013, n. 2.
11)
L’art. 5, comma 4, è stato così sostituito dall’art. 1, comma 6, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.

Art. 5-bis (Zone sciistiche)

(1)  Le zone sciistiche sono aree geografiche delimitate, già dotate di infrastrutture finalizzate all’esercizio dello sci. Nelle zone sciistiche è consentita la realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2.

(2)  L’inclusione di un’area nel piano di settore quale zona sciistica non costituisce vincolo all’utilizzo e alla edificabilità della stessa in base alle leggi vigenti, né titolo per le indennità di cui all’articolo 25 della presente legge e all’articolo 20 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1. 12)

12)
Gli articoli 5-bis e 5-ter sono stati inseriti dall'art. 1, comma 3, della L.P. 13 febbraio 2013, n. 2.

Art. 5-ter (Registro delle piste da sci e degli impianti di risalita)

(1)  Il registro delle piste da sci e degli impianti di risalita, di seguito denominato registro, contiene la rappresentazione cartografica dettagliata delle infrastrutture di cui alle lettere a), b), e), f) e g) del comma 2 dell’articolo 2.

(2)  L’inserimento delle infrastrutture di cui al comma 1 nel registro equivale all’inserimento nel piano urbanistico comunale e corrisponde a dichiarazione di pubblica utilità con efficacia quinquennale per i fini di cui al Titolo VI della presente legge e al Capo IV della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1. 12)

12)
Gli articoli 5-bis e 5-ter sono stati inseriti dall'art. 1, comma 3, della L.P. 13 febbraio 2013, n. 2.

Art. 5-quater (Piste da fondo, da slitta e da slittino)

(1) Ai fini della presente legge sono riconosciute come piste da fondo, da slitta e da slittino quelle gestite all’interno delle zone sciistiche e/o quelle inserite nei piani paesaggistici.

(2) Per le piste da slitta e da slittino di cui al comma 1 gestite prima del 24 ottobre 2024 non rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo. 13)

13)
L’art. 5-quater è stato inserito dall’art. 1, comma 7, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.

Art. 6 (Disciplina generale delle aree sciabili attrezzate)

(1)  All’interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare, nelle giornate in cui non si svolgano manifestazioni agonistiche, i tratti o le porzioni da riservare agli allenamenti con sci, snowboard e attrezzi similari.

(2)  Le aree di cui al comma 1 sono delimitate dal gestore dell’area sciabile attrezzata, il quale provvede alla chiusura al pubblico delle stesse separandole, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all’inizio del loro tracciato, un cartello su cui è apposta la scritta: «Pista chiusa». Tutti coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione delle piste di allenamento spetta all’associazione o società sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell’attività di allenamento, l’incaricato dall’organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali di slalom che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l’allenamento. 14)

(3)  All’interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci, lo snowboard e con attrezzi similari.

(4)  Le aree di cui al comma 3 devono essere separate dalle altre piste, devono essere regolarmente mantenute e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato. 15)

(5)  All’interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare aree non preparate da riservare alla pratica dello sci. Tali aree devono essere separate dalle altre piste e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato. 16)

14)
L’art. 6, comma 2, è stato prima sotituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11, e successivamente dall’art. 1, comma 8, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
15)
L’art. 6, comma 4, è stato sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
16)
L’art. 6, comma 5, è stato sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
8)
La rubrica del titolo II è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 13 febbraio 2013, n. 2.

TITOLO III
REQUISITI, CLASSIFICAZIONE, DELIMITAZIONE E SEGNALETICA DELLE PISTE DA SCI

Art. 7 (Requisiti tecnici generali delle piste da sci)

(1)  Le piste devono essere situate in zone non soggette al pericolo di frane e valanghe o comunque in zone protette o vigilate per scongiurare tali pericoli, e risultare idonee sotto l’aspetto idrogeologico.

(2)  Le piste devono essere possibilmente prive di ostacoli atipici tali da costituire un pericolo durante l’apertura al transito degli utenti. Qualora gli ostacoli atipici non possano essere rimossi, essi devono essere opportunamente segnalati e protetti.

(3)  L’area comune a più piste deve presentare caratteristiche di larghezza e pendenza tali da consentire l’agevole scorrimento degli utenti provenienti dalle piste confluenti.

Art. 8 (Classificazione)

(1)  Le piste da sci sono classificate a seconda del grado di difficoltà. Le relative caratteristiche sono stabilite dal regolamento di esecuzione.

Art. 9 (Delimitazione piste da sci) 17)

(1)  Ai lati delle piste da sci è apposta una palinatura per delimitare i bordi e per indicarne il grado di difficoltà, la denominazione e la numerazione. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficoltà della pista ed è intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione della pista, realizzata nel rispetto delle norme UNI di settore. 18)

(2) 19)

(3)  L’area adiacente ai bordi delle piste da sci  è adeguatamente protetta contro pericoli atipici a cura del gestore dell’area sciabile attrezzata. 20)

(4)  La delimitazione della pista da sci  mediante elementi artificiali può essere omessa: 21)

  1. nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali;
  2. nei tratti in cui reti ovvero altri strumenti di sicurezza, purché ben visibili, siano collocati in aderenza al bordo della pista;
  3. nei tratti di confluenza o di raccordo delle piste.

(5)  Le protezioni previste dal presente articolo devono sempre prevedere l'utilizzo di materiali atti ad assorbire la decelerazione.

17)
La rubrica dell’art. 9 è stata così sostituita dall’art. 1, comma 9, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
18)
L’art. 9, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 1, comma 10, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
19)
L’art. 9, comma 2, è stato abrogato dall’art. 1, comma 11, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
20)
L’art. 9. comma 3, è stato così modificato dall’art. 1, comma 12, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
21)
L’alinea dell’art. 9, comma 4, è stata così modificata dall’art. 1, comma 13, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.

Art. 9-bis (Delimitazione delle piste da slitta e slittino)

(1)  Le piste per la slitta o lo slittino sono delimitate come le piste da sci. 22)

22)
L’art. 9-bis è stato inserito dall’art. 1, comma 14, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.

Art. 9-ter (Delimitazione piste da fondo)

(1)  Le piste da fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura:

  1. lungo i bordi pista che separano tracciati adiacenti con diverso senso di marcia;
  2. lungo un bordo pista quando siano tracciate in ambiti scarsamente connotati da elementi naturali.

(2)  La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli, del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere integrata con dischi posti ad intervalli di circa 500 metri recanti la denominazione o la numerazione della pista. La palinatura è realizzata preferibilmente con materiali biodegradabili.

(3)  La palinatura può essere omessa:

  1. nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali quali pendii, scarpate a monte, aree boscate o da elementi artificiali quali muri o staccionate;
  2. nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;
  3. nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.

(4)  La palinatura deve essere realizzata in modo tale da consentirne l’agevole rimozione a conclusione della stagione invernale. 23)

23)
L’art. 9-ter è stato inserito dall’art. 1, comma 15, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.

Art. 10 (Segnaletica)

(1)  Le aree sciabili attrezzate sono dotate, a cura del gestore delle aree stesse, della necessaria segnaletica conforme a quella prevista dalla vigente normativa UNI.

(2)  Presso le principali stazioni d’accesso all’area sciabile attrezzata è collocato, in posizione ben visibile, un pannello con l’indicazione degli impianti e delle piste, della loro denominazione e del grado di difficoltà nonché della loro agibilità. Sul pannello sono indicati inoltre l’orario d’apertura e di chiusura degli impianti, l’ora di effettuazione dell’ultimo controllo da parte del servizio piste e gli orari abitualmente previsti per la battitura e la manutenzione della pista con mezzi meccanici o altri dispositivi tecnici.

(3)  La segnaletica soddisfa in particolare le seguenti esigenze:

  1. indicare, all’inizio della pista ed in prossimità delle principali varianti, diramazioni o biforcazioni della stessa, la denominazione o numerazione e il grado di difficoltà;
  2. fornire, in prossimità delle principali stazioni d’accesso agli impianti di risalita, indicazioni sull’ubicazione degli impianti e delle piste e sugli orari di apertura e chiusura;
  3. fornire tutte le indicazioni necessarie per il corretto e sicuro utilizzo delle piste, con particolare riguardo alla condotta da adottare su determinati tratti di pista.

(4)  Ulteriori disposizioni riguardanti la segnaletica ed i pannelli informativi sono stabilite con regolamento di esecuzione.

TITOLO IV
GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE

Art. 11 (Obblighi del gestore)

(1)  Il gestore delle aree sciabili attrezzate, prima della loro apertura al pubblico, stipula apposito contratto di assicurazione di responsabilità civile per i danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti imputabili a propria responsabilità in relazione all’uso di dette aree, esonerando, se persona diversa, il proprietario tavolare del fondo da qualsiasi responsabilità in merito. La misura minima della copertura assicurativa è stabilita dall’assessore provinciale competente, sentita l’associazione dei gestori degli impianti di risalita e delle piste da sci maggiormente rappresentativa in provincia.

(2)  Il gestore dell’area sciabile attrezzata ha inoltre l’obbligo:

  1. di provvedere alla preparazione ed alla manutenzione delle piste;
  2. di provvedere alla classificazione ed alla protezione delle piste e di predisporre e collocare la segnaletica prescritta sulle aree sciabili attrezzate;
  3. di istituire un servizio di informazione sulle condizioni meteorologiche e sul pericolo valanghe, nonché sulle norme di comportamento dell’utente previste dalla presente legge;
  4. di garantire un adeguato servizio piste e di soccorso;
  5. di mettere gratuitamente a disposizione dell’Area funzionale Turismo e dell’Ufficio provinciale Funivie spazi e tabelloni idonei per la diffusione al pubblico delle campagne di informazione e sensibilizzazione di cui all’articolo 23, 24)
  6. di mettere a disposizione, dietro congruo compenso, l’area sciabile attrezzata agli organizzatori di manifestazioni agonistiche di livello nazionale o internazionale, che sono di elevato interesse per il turismo in provincia di Bolzano, 25)
  7. di munirsi di defibrillatori semiautomatici da collocarsi in luoghi idonei e, in ogni caso nei siti presidiati dagli operatori di soccorso, garantendo condizioni di facile accesso e utilizzabilità da parte degli operatori di soccorso e del personale specializzato per il relativo funzionamento. 26)

(3) Il gestore dell’area sciabile attrezzata deve essere collegato con le Centrali del numero unico europeo di emergenza 112 oppure con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa, un numero interno riservato al soccorso piste che dovrà essere attivato immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati. 27)

24)
La lettera e) dell’art. 11, comma 2, è stato così sostituito dall’art. 1, comma 16, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
25)
La lettera f) dell'art. 11, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 12, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
26)
La lettera g) dell’art. 11, comma 2, è stata inserita dall’art. 1, comma 17, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
27)
L’art. 11, comma 3, è stato aggiunto dall’art. 1, comma 18, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.

Art. 12 (Preparazione e manutenzione delle piste)

(1)  Le piste aperte al transito degli utenti sono oggetto d’adeguata preparazione, affinché siano in condizioni di sicura agibilità e praticabilità.

(2)  In particolare il gestore deve provvedere a:

  1. preparare il manto nevoso mediante l’opera meccanica di battitura e a curarlo in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento;
  2. eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e che l’utente non può scorgere facilmente;
  3. segnalare e proteggere gli ostacoli atipici che non possono essere rimossi;
  4. segnalare l’attività d’innevamento tecnico svolta durante l’orario di apertura della pista.

(3)  L’attività di manutenzione è altresì finalizzata a garantire che le piste mantengano le caratteristiche ed i requisiti tecnici prescritti dalla presente legge anche nel corso della singola giornata.

(4)  Non sono da considerarsi ostacoli, e spetta quindi all’utente l’onere di evitarli, cumuli di neve prodotta con innevamento programmato, modesti cumuli di neve creati dal passaggio degli utenti, eventuali discontinuità del manto nevoso causate da variazioni delle condizioni atmosferiche o dalla battitura, circoscritte zone di neve ghiacciata ed irregolarità simili riconducibili al normale utilizzo delle piste.

Art. 13 (Protezione delle piste)

(1)  Le piste aperte al transito degli utenti sono protette, secondo ragionevoli previsioni, da pericoli oggettivi ed atipici, in particolare dal pericolo di valanghe e frane.

(2)  In particolare il gestore deve provvedere a:

  1. posizionare reti di contenimento ai bordi delle piste in corrispondenza di curve e tratti che presentino forte pendenza longitudinale e trasversale, o caratteristiche tali da causare, in caso di caduta, possibili e pericolose fuoriuscite di pista;
  2. segnalare e proteggere le intersezioni delle piste con le strade aperte al pubblico transito in modo che gli utenti siano indotti a limitare la velocità o, nei casi di maggior pericolo, a fermarsi. Ulteriori disposizioni possono essere stabilite dalla Giunta provinciale.

Art. 14 (Servizio piste e controllo)

(1)  Sulle aree sciabili attrezzate è istituito un adeguato servizio piste composto da una o più persone dotate della necessaria competenza ed attrezzatura per lo svolgimento delle attività di preparazione, manutenzione, protezione, segnaletica e controllo delle piste.

(2)  Il servizio piste può essere affidato dal gestore ad organizzazioni, istituzioni o enti specializzati.

(3)  Le disposizioni relative al servizio piste di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con regolamento di esecuzione.

Art. 15 (Servizio di soccorso)

(1)  È garantito un adeguato servizio di soccorso, al fine di recuperare rapidamente e con perizia le persone infortunate sulle aree sciabili attrezzate.

(2)  Il servizio di soccorso è composto da persone addestrate al trasporto degli infortunati, dotate delle attrezzature e degli equipaggiamenti necessari ed idonei allo svolgimento del soccorso.

(3)  Il servizio di soccorso può essere affidato dal gestore ad organizzazioni, istituzioni o enti specializzati.

(4)  Al termine di ogni stagione il gestore trasmette alla Area funzionale  Turismo l’elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle aree sciabili attrezzate, seguendo le formalità e i termini stabiliti dal regolamento di esecuzione. 28)

28)
L’art. 15, comma 4, è stato così modificato dall’art. 1, comma 19, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.

Art. 15-bis (Direttore delle piste)

(1)  Il gestore dell'area sciabile attrezzata individua il direttore delle piste. In caso di sua mancata individuazione, le funzioni di direttore delle piste vengono assunte dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

(2)  Il direttore delle piste:

  1. promuove, sovrintende e dirige le attività di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse;
  2. coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;
  3. segnala senza indugio al gestore dell'impianto la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo;
  4. indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinché la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione;
  5. coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso e al servizio piste e controllo;
  6. predispone un piano di gestione delle emergenze sul proprio comprensorio per i casi di pericolo valanghe. 29)
29)
L’art. 15-bis è stato inserito dall’art. 1, comma 20, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.

Art. 16 (Apertura e chiusura delle piste)

(1)  Il gestore dell’area sciabile attrezzata determina l’orario di apertura e chiusura delle piste.

(2)  L’apertura giornaliera delle piste avviene previa verifica della sussistenza delle condizioni di agibilità delle stesse, del corretto funzionamento degli elementi di sicurezza e di quelli destinati alla segnaletica, nonché dell’assenza di pericoli atipici, con particolare riguardo al pericolo di caduta valanghe o frane.

(2-bis)  Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all’inizio della pista stessa, nonché presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. 30)

(3)  Il gestore dell’area sciabile attrezzata dispone la chiusura delle piste o di alcune parti delle stesse nei seguenti casi:

  1. a conclusione dell’esercizio giornaliero;
  2. al verificarsi di situazioni nelle quali non è possibile garantire lo svolgimento dei compiti inerenti al servizio di soccorso, alla segnaletica, alla protezione, preparazione e manutenzione delle piste, con particolare riguardo alla sicurezza degli utenti;
  3. ogniqualvolta particolari situazioni legate a circostanze oggettive compromettano la sicurezza o la normale agibilità delle piste e, fatto salvo quanto disposto dalla legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, in presenza di pericolo di distacco di valanghe o frane;
  4. in occasione di manifestazioni agonistiche, gare e allenamenti.

(4)  Al fine di garantire la sicurezza degli utenti il gestore individua le piste da sci che possono essere chiuse, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

(5)  La chiusura delle piste è totale o parziale, a seconda delle caratteristiche e dell’intensità della situazione di pericolo.

(6)  La chiusura delle piste o di alcune parti delle stesse ai sensi del comma 3, lettere b), c), e d) e del comma 4 è effettuata per mezzo di segnaletica da esporre secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

30)
L’art. 16, comma 2-bis, è stato inserito dall’art. 1, comma 21, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.

TITOLO V
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE

Art. 17 (Norme generali)

(1)  Gli utenti delle aree sciabili attrezzate sono responsabili della condotta tenuta sulle piste. Essi devono comportarsi con la necessaria diligenza e prudenza, in modo tale da evitare incidenti, da non costituire pericolo per l’incolumità altrui e da non cagionare danno a persone o a cose. 31)

(2)  In particolare, gli utenti sono tenuti a:

  1. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal gestore nell’esercizio delle sue funzioni e dagli organi di vigilanza e di controllo di cui all’articolo 30;
  2. attenersi alle prescrizioni imposte dalla segnaletica;
  3. prestare assistenza agli altri utenti infortunati o in difficoltà, e a segnalare immediatamente il fatto agli addetti del servizio di soccorso.
31)
L’art. 17, comma 1, è stato così modificato dall’art. 1, comma 22, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.

Art. 17-bis (Utenti delle aree sciabili attrezzate con disabilità)

(1) Le persone con disabilità, la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnatore da loro stessi scelto.

(2) Le persone con disabilità per essere facilmente individuate dagli altri sciatori si muniscono di una pettorina arancione e i loro accompagnatori recano la scritta «guida» sull’avambraccio riportata anche sul retro della giacca.

(3) Le persone con disabilità hanno diritto di precedenza in fase di risalita con impianti sugli utenti normodotati.

(4) Gli utenti normodotati in fase di discesa devono riservare alle persone con disabilità particolare attenzione, salvaguardandone gli spazi di percorso e le traiettorie di discesa. 32)

32)
L’art. 17-bis, è stato inserito dall’art. 1, comma 23, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.

Art. 18 (Regole comportamentali degli utenti)

(1)  Gli utenti dell’area sciabile attrezzata sono tenuti a:

  1. scegliere la pista e la velocità adeguate alle proprie capacità tecniche ed alla propria condizione fisica, alla condizione della pista e del tempo e alla densità del traffico sulle piste;
  2. moderare la velocità nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati o di ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, foschia, scarsa visibilità o affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti;
  3. mantenere, sulla traiettoria prescelta, le distanze di sicurezza in funzione delle particolarità del tracciato, della visibilità nonché delle caratteristiche proprie dell’attrezzo utilizzato; L’utente a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con l’utente a valle; 33)
  4. assicurarsi, prima del sorpasso di altri utenti, di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte che a valle, sia a destra che a sinistra, ma sempre ad una distanza tale da non costituire intralcio per l’utente sorpassato; 34)
  5. dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio piste ed al servizio soccorso ed ai mezzi meccanici di cui all’articolo 21, consentendone l’agevole e rapida circolazione;
  6. assicurarsi di potersi immettere sulla pista o di poter attraversare la pista senza pericolo per sé e per gli altri;
  7. modificare negli incroci la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con l’utente che giunge da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell’incrocio l’utente deve prendere atto di chi sta giungendo da un’altra pista, anche se a monte dello stesso; 35)
  8. non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità, ed evitare di costituire pericolo per gli altri utenti in caso di sosta. In quest’ultimo caso gli utenti devono portarsi sui bordi della pista; 36)
  9. in caso di caduta, lasciare la pista il più presto possibile portandosi eventualmente ai margini di essa;
  10. fornire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al controllo delle piste, le proprie generalità qualora siano coinvolti in un incidente o ne siano testimoni o abbiano prestato assistenza ad utenti in difficoltà;
  11. utilizzare sci, snowboard o attrezzi similari, muniti di appositi dispositivi di trattenuta o frenaggio, idonei ad evitare che il distacco improvviso di essi possa costituire pericolo per l’incolumità altrui;
  12. durante la sosta presso i rifugi o altre zone, sistemare l’attrezzatura (sci, snowboard, bastoncini o altro) fuori dal piano sciabile, in modo tale da non recare intralcio o pericolo ad altre persone;
  13. non entrare all’interno della pista di allenamento di cui all’articolo 6, comma 2, e percorrere la relativa discesa. 37)

(2)  Lo sciatore che utilizza le piste da sci deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, slitta e slittino, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose. 38)

33)
La lettera c) dell’art. 18, comma 1, è stata così integrata dall’art. 1, comma 24, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
34)
La lettera d), dell’art. 18, comma 1, è stata così sostituita dall’art. 1, comma 25, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
35)
La lettera g), dell’art. 18, comma 1, è stata così sostituita dall’art. 1, comma 26, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
36)
La lettera h), dell’art. 18, comma 1, è stata così sostituita dall’art. 1, comma 27, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
37)
La lettera m) dell’art. 18, comma 1, è stata aggiunta dall’art. 1, comma 28, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
38)
L’art. 18, comma 2, è stato così sostituito dall’art. 1, comma 29, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.

Art. 19 (Casco protettivo)

(1)  Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino nelle aree sciabili attrezzate è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai 18 anni di indossare un casco protettivo omologato. 39)

(2)  L’assessore provinciale competente può con provvedimento motivato estendere l’obbligo del casco di cui al comma 1 ad altre categorie di utenti.

(3)  Le persone con disabilità utilizzano il casco ai sensi del comma 1. In caso di incompatibilità all’utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilità, il medico sportivo può rilasciare certificato attestante la relativa esenzione. 40)

39)
L’art. 19, comma 1, è stato così sostiuito dall’art. 1, comma 30, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
40)
L’art. 19, comma 3, è stato aggiunto dall’art. 1, comma 31, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.

Art. 19-bis (Accertamenti alcolemici e tossicologici)

(1)  È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, e successive modifiche. 41)

41)
L’art. 19-bis è stato inserito dall’art. 1, comma 32, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.

Art. 20 (Transito e risalita delle piste) 42)

(1)  È vietato percorrere a piedi o con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità oppure salvo per brevi tratti individuati e segnalati dal gestore dell’area sciabile attrezzata. 43)

(1-bis)  Chi discende la pista da sci senza sci deve tenersi ai bordi delle piste e dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e consentire la loro agevole e rapida circolazione. 44)

(1-ter)  In occasione di gare o sedute di allenamento è vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla. 45)

(1-quater)  La risalita della pista da sci con gli sci ai piedi e l’utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata. 46)

(2)  Durante gli orari di battitura e manutenzione della pista l’accesso alle piste è vietato. La Giunta provinciale può determinare le modalità necessarie.

42)
La rubrica dell’art. 20 è stata così sostituita dall’art. 1, comma 33, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
43)
L’art. 20, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 1, comma 34, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
44)
L’art. 20, comma 1-bis, è stato inserito dall’art. 1, comma 35, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
45)
L’art. 20, comma 1-ter, è stato inserito dall’art. 1, comma 36, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
46)
L’art. 20, comma 1-quater, è stato inserito dall’art. 1, comma 37, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.

Art. 21 (Transito di mezzi meccanici)

(1)  I mezzi meccanici possono accedere alle aree sciabili solo fuori dell’orario di apertura delle piste o previa chiusura, salvo i casi di necessità ed urgenza. L’eventuale produzione di neve tecnica durante l’orario di apertura della pista deve essere opportunamente segnalata.

(2)  I mezzi meccanici devono essere in ogni caso muniti di dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica in funzione, devono procedere a bordo pista e ad una velocità tale da non mettere in pericolo l’incolumità altrui.

Art. 22 (Sci fuori pista)

(1)  Il gestore delle aree sciabili attrezzate non è responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi situati al di fuori delle aree medesime, anche se serviti dagli impianti di risalita.

(2)  Il proprietario del terreno non è responsabile né degli incidenti che possono verificarsi sui percorsi situati all’interno delle zone sciistiche né degli incidenti che possono verificarsi sui percorsi situati al di fuori di dette zone. 47)

47)
L'art. 22, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5, della L.P. 13 febbraio 2013, n. 2.

Art. 23 (Campagne di informazione e sensibilizzazione)

(1)  L’Area funzionale Turismo e l’Ufficio provinciale Funivie funiviari, in collaborazione eventualmente anche con le organizzazioni e le imprese turistiche e con il collegio provinciale dei maestri di sci ed il collegio provinciale delle guide alpine, promuovono campagne di informazione e di sensibilizzazione per i cittadini e iniziative didattiche rivolte ai giovani, finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza in montagna e la conoscenza delle regole di comportamento per la pratica degli sport sulla neve. 48)

48)
L’art. 23, comma 1, è stato così modificato dall’art. 1, comma 38, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.

TITOLO VI
SERVITÙ

Art. 24 (Servitù di area sciabile attrezzata)        delibera sentenza

(1)  Il procedimento per l’imposizione della servitù di area sciabile attrezzata, di seguito denominata servitù di area sciabile, riguardante le aree di cui all’articolo 2, escluse le piste da fondo e da slitta di cui all’articolo 2, comma 2, lettera h) è disciplinato, in quanto non diversamente previsto dalla presente legge, dalle disposizioni contenute nella legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche. Per le superfici di pubblica proprietà o per il patrimonio indisponibile valgono le relative norme di settore. Il procedimento per l’imposizione della servitù di area sciabile può essere richiesto dagli interessati anche relativamente a piste da sci già in tutto o in parte realizzate ed utilizzate in base ad un accordo tra le parti, se detto accordo successivamente viene a scadere o viene contestato dai proprietari tavolari dei terreni. 49)

(2)  In caso di mancato accordo in ordine alla disponibilità delle aree e della corrispondente indennità, colui che intende avviare il procedimento per l’imposizione della servitù di area sciabile è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione innanzi ad una commissione insediata presso la Area funzionale  Turismo, dandone preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al proprietario tavolare della superficie interessata e al direttore o alla direttrice della Area funzionale  Turismo, allegando relazione tecnica sulle opere da realizzare ed indicando analiticamente le indennità offerte. 50)

(3)  La commissione di cui al comma 2 è composta da una persona rappresentante l’Area funzionale Turismo, che la presiede, da una persona rappresentante la Ripartizione Amministrazione del patrimonio, da una persona rappresentante l’associazione di categoria più rappresentativa dei gestori degli impianti di risalita, nonché da una persona rappresentante l’associazione degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello provinciale. 51)

(4)  Il direttore o la direttrice dell’Area funzionale  Turismo, entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, convoca le parti e la commissione di cui al comma 2 per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza. 52)

(5)  In caso di raggiungimento della conciliazione, viene redatto un processo verbale sottoscritto da entrambe le parti e dai componenti della commissione.

(6)  In caso di fallimento della conciliazione, viene comunque redatto un processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.

(7)  Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, ciascuna delle parti è libera di avviare il procedimento per l’imposizione della servitù di area sciabile, in conformità a quanto previsto dalla presente legge nonché dalla normativa provinciale sugli espropri per pubblica utilità.

massimeCorte costituzionale - sentenza 9 luglio 2014, n. 213 - Espropriazioni - piste da sci - determinazione dell'indennità di esproprio per terreni agricoli - inammissibilità per mancanza di un interesse attuale e concreto per la causa
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 21.09.1999 - Ricorso giurisdizionale collettivo e/o cumulativo - condizioni per la sua ammissibilità - piste da sci e impianti funiviari - imposizione di servitù e diritti di superficie - questione di illegittimità costituzionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 289 del 02.10.1998 - Ordinamento piste da sci - disciplina linee di trasporto funiviario -differenza tra benestare per pista da sci e imposizione servitù coattiva
49)
L’art. 24, comma 1, è stato così modificato dall’art. 1, comma 39, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
50)
L’art. 24, comma 2, è stato così modificato dall’art. 1, comma 40, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
51)
L’art. 24, comma 3, è stato così modificato dall’art. 1, comma 41, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
52)
L’art. 24, comma 4, è stato così modificato dall’art. 1, comma 42, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.

Art. 25 (Indennità per la servitù di area sciabile)

(1)  Al proprietario tavolare dell’area gravata dalla servitù di area sciabile spettano le seguenti indennità:

  1. un’indennità una tantum a fronte del gravame imposto al suolo e ad eventuali fabbricati in conseguenza dell’imposizione della servitù di area sciabile;
  2. in aggiunta all’indennità di cui alla lettera a), un’indennità da corrispondersi annualmente quale corrispettivo per il ridotto raccolto nonché altri danni eventualmente prodotti a seguito dell’utilizzo delle superfici interessate.

(2)  Nella determinazione delle indennità si tiene anche conto della valenza turistica della zona interessata nonché della situazione geografica.

(3)  Il valore della superficie gravato dalla servitù di area sciabile è computato in base allo stato in cui esso si trova all’atto dell’occupazione; non si applicano detrazioni per eventuali aggravi iscritti a carico dell’immobile.

(4)  Al proprietario tavolare sono in ogni caso risarciti tutti i danni eventualmente cagionati durante l’apprestamento dell’area sciabile derivanti dalle necessarie occupazioni di terreni confinanti.

(5)  I criteri da applicare per la determinazione delle indennità sono stabiliti con regolamento di esecuzione.

Art. 26 (Esercizio della servitù di area sciabile)

(1)  La servitù di area sciabile conferisce le seguenti facoltà:

  1. esecuzione delle opere di sbancamento, livellamento e bonifica, disboscamento, taglio di alberi e rami in conformità al progetto approvato sottostante, se ed in quanto necessario, all’autorizzazione per l’apprestamento dell’area sciabile;
  2. apposizione della segnaletica e ogni altro apprestamento di sicurezza;
  3. uso del terreno per il passaggio degli utenti e per la manutenzione del manto nevoso durante il normale periodo di innevamento, nonché per la realizzazione di impianti di innevamento;
  4. fatto salvo quanto disposto dall’articolo 20, inibizione dell’accesso all’area sciabile e agli impianti alle persone non autorizzate nel periodo di innevamento, durante i lavori di manutenzione, preparazione e riassetto delle piste;
  5. impedimento di qualsiasi attività pregiudizievole al regolare esercizio delle piste o degli impianti;
  6. fatte salve le vigenti disposizioni di legge, autorizzazione di accesso al terreno durante il periodo estivo, salvo il risarcimento al proprietario tavolare di eventuali danni, per eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria su piste, impianti ed opere accessorie, anche con mezzi meccanici.

Art. 27 (Modifica della servitù di area sciabile)

(1)  Il titolare della servitù di area sciabile può richiedere il trasferimento della servitù, se dimostra che il medesimo risulti di notevole vantaggio per l’area sciabile e di nessun danno al fondo. In caso di mancato accordo trovano applicazione gli articoli 24 e 25.

Art. 28 (Durata della servitù di area sciabile)

(1)  La servitù di area sciabile è costituita a tempo indeterminato.

(2)  La servitù di area sciabile cessa:

  1. quando l’indennità annuale di cui all’articolo 25, comma 1, lettera b), non è corrisposta per due anni consecutivi;
  2. quando la superficie gravata dalla servitù di area sciabile non è utilizzata come tale per due anni consecutivi.

(3)  Nel caso in cui l'area sciabile cessi di essere tale, il fondo rientra gratuitamente e nello stato in cui si trova nella piena disponibilità del proprietario tavolare; il titolare della servitù di area sciabile deve ripristinare, su richiesta del proprietario tavolare, lo stato di consistenza originario.

TITOLO VII
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 29 (Sanzioni amministrative)

(1)  Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

  1. chiunque appresti senza concessione edilizia un’area sciabile attrezzata, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 4.500,00 euro ad un massimo di 45.000,00 euro;
  2. chiunque non ottemperi alle disposizioni previste dalla presente legge in materia di manutenzione e sicurezza delle aree sciabili attrezzate, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 50.000,00 euro; 53)
  3. chiunque gestisca un’area sciabile attrezzata senza avere provveduto all’istituzione del servizio piste e del servizio soccorso di cui agli articoli 14 e 15, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 20.000,00 euro ad un massimo di 200.000,00 euro; 54)
  4. chiunque gestisca un’area sciabile attrezzata con un servizio piste e un servizio di soccorso inadeguati, anche in relazione alla dotazione medica, rispetto all’ampiezza territoriale dell’area sciabile, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 1.500,00 euro;
  5. chiunque, nella gestione di un’area sciabile attrezzata, non ottemperi alle disposizioni concernenti la segnaletica di cui all’articolo 10, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro;
  6. chiunque gestisca un’area sciabile attrezzata senza aver ottemperato all’obbligo dell’assicurazione di cui all’articolo 11, comma 1, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 20.000,00 euro ad un massimo di 200.000,00 euro;
  7. chiunque, nell’esercizio della pratica degli sport sulla neve, non ottemperi alle prescrizioni imposte dalla segnaletica sulle aree sciabili, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 30,00 euro ad un massimo di 90,00 euro;
  8. salvo quanto previsto dalle lettere g), i) ed l), chiunque nell’esercizio della pratica degli sport sulla neve non ottemperi ad una delle norme di comportamento di cui agli articoli 17, 17-bis, commi 3 e 4, e 18, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 150,00 euro; 55)
  9. chiunque, nell’esercizio della pratica degli sport sulla neve nelle aree sciabili attrezzate, non presti soccorso in caso di incidente e non fornisca le proprie generalità in qualità di persona coinvolta nell’incidente o in qualità di testimone dello stesso, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro;
  10. il responsabile della violazione dell’obbligo del casco protettivo di cui all’articolo 19 ed all’articolo 6, commi 2, 4 e 5, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 150,00 euro; 56)
  11. chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all’articolo 20, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 150,00 euro; 57)
  12. chiunque non ottemperi all’obbligo sancito dall’articolo 21, commi 1 e 2, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 500,00 euro;
  13. chiunque non ottemperi alle disposizioni sull’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 18, comma 2, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 150,00 euro oltre al ritiro dello skipass; 58)
  14. chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all’articolo 19-bis, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro. 59)
53)
La lettera b) dell’art. 29, comma 1, è stata così modificata dall’art. 1, comma 43, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
54)
La lettera c) dell’art. 29, comma 1, è stata così modificata dall’art. 1, comma 44, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
55)
La lettera h) dell’art. 29, comma 1, è stata così sostituita dall’art. 1, comma 45, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
56)
La lettera j) dell’art. 29, comma 1, è stata così modificata dall’art. 1, comma 46, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
57)
La lettera k) dell’art. 29, comma 1, è stata così modificata dall’art. 1, comma 47, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
58)
La lettera m) dell’art. 29, comma 1, è stata aggiunta dall’art. 1, comma 48, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
59)
La lettera n) dell’art. 29, comma 1, è stata aggiunta dall’art. 1, comma 49, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.

Art. 30 (Sanzioni amministrative: procedura)

(1)  Dell’accertamento delle infrazioni sull’applicazione della presente legge sono incaricati i funzionari e le funzionarie dell’Area funzionale Turismo, coadiuvati, in caso di necessità, da personale esterno incaricato e, in ogni caso, dagli organi di pubblica sicurezza e di polizia di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 363. 60)

(2)  Il Presidente della Provincia attribuisce singolarmente al personale esterno incaricato di cui al comma 1 la qualifica di “addetto alla sorveglianza”: con tale qualifica viene attribuita al personale esterno medesimo, nell’esercizio delle sue funzioni, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

(3)  I soggetti di cui al comma 1 svolgono anche le funzioni di vigilanza e controllo e l’accertamento delle infrazioni delle norme di cui alla legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5.

(4)  Per l’accertamento delle trasgressioni e per l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

(5)  In caso di violazione dell’articolo 29, comma 1, lettere g) e h), a seguito della quale sia stato cagionato un incidente con danno di terzi, oltre alle previste sanzioni amministrative pecuniarie, può essere disposto il ritiro della tessera giornaliera o la sospensione della tessera plurigiornaliera.

(6)  Nei casi di inadempienza del gestore alle prescrizioni o agli obblighi stabiliti nella presente legge, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 29, l’assessore provinciale competente ordina l’adozione dei provvedimenti atti a ristabilire l’osservanza delle norme prescritte, fissandone il termine, scaduto il quale promuove la sospensione anche parziale della relativa atttività.

60)
L’art. 30, comma 1, è stato così modificato dall’art. 1, comma 50, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI

Art. 31 (Regolamento di esecuzione)

(1)  Nel regolamento di esecuzione sono disciplinati gli aspetti di natura tecnica e procedurale riguardanti la presente legge, con particolare riguardo a:

  1. l’applicazione e i contenuti del piano di settore, le zone sciistiche, il registro nonché il procedimento da seguire; 61)
  2. la definizione, le caratteristiche tecniche, i requisiti e la classificazione delle piste da sci, delle piste da fondo, delle piste da slitta e da slittino, degli itinerari sciistici e delle piste di trasferimento; 62)
  3. gli obblighi del servizio piste e del servizio di soccorso e la dotazione e qualificazione del personale;
  4. i criteri per stabilire l’indennità per la servitù di area sciabile, con particolare riguardo alla valenza turistica del territorio interessato ed alla situazione geografica dello stesso;
  5. i pericoli atipici;
  6. la produzione di neve tecnica durante l’orario di apertura della pista, di cui all’articolo 21, comma 1.
61)
La lettera a) dell'art. 31, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 4 della L.P. 13 febbraio 2013, n. 2.
62)
La lettera b) dell’art. 31, comma 1, è stata così modificata dall’art. 1, comma 51, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.

Art. 32 (Abrogazione di norme)

(1)  La legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, è abrogata.

(2)  Il comma 6 dell’articolo 10 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è abrogato.

Art. 33 (Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, “Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea”)

(1)  Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è aggiunto il seguente comma 5:

“5. Al titolare della concessione dell’impianto di risalita è riconosciuto il diritto di preferenza in caso di domanda di apprestamento di un’area sciabile attrezzata, a condizione che tale area sia servita dagli impianti di risalita concernenti la concessione.”

Art. 34 (Disposizione finanziaria)

(1)  Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell’esercizio 2010 derivanti dalla presente legge, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulla UPB 18110 del bilancio provinciale 2010, autorizzate per gli interventi di cui alla legge provinciale abrogata dall’articolo 32, comma 1.

(2)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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ActionActione) Legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19
ActionActionf) Legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3
ActionActiong) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 novembre 1994, n. 55
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 febbraio 2001, n. 4
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ActionActionj) Legge provinciale23 novembre 2010 , n. 14
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ActionActionPIANO DI SETTORE, ZONE SCIISTICHE, REGISTRO E DISCIPLINA GENERALE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
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ActionActionDISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI
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