(1) Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino nelle aree sciabili attrezzate è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai 18 anni di indossare un casco protettivo omologato. 39)
(2) L’assessore provinciale competente può con provvedimento motivato estendere l’obbligo del casco di cui al comma 1 ad altre categorie di utenti.
(3) Le persone con disabilità utilizzano il casco ai sensi del comma 1. In caso di incompatibilità all’utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilità, il medico sportivo può rilasciare certificato attestante la relativa esenzione. 40)