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j) Legge provinciale23 novembre 2010 , n. 141)
Ordinamento delle aree sciabili attrezzate 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 novembre 2010, n. 48.

Art. 18 (Regole comportamentali degli utenti)

(1)  Gli utenti dell’area sciabile attrezzata sono tenuti a:

  1. scegliere la pista e la velocità adeguate alle proprie capacità tecniche ed alla propria condizione fisica, alla condizione della pista e del tempo e alla densità del traffico sulle piste;
  2. moderare la velocità nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati o di ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, foschia, scarsa visibilità o affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti;
  3. mantenere, sulla traiettoria prescelta, le distanze di sicurezza in funzione delle particolarità del tracciato, della visibilità nonché delle caratteristiche proprie dell’attrezzo utilizzato; L’utente a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con l’utente a valle; 33)
  4. assicurarsi, prima del sorpasso di altri utenti, di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte che a valle, sia a destra che a sinistra, ma sempre ad una distanza tale da non costituire intralcio per l’utente sorpassato; 34)
  5. dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio piste ed al servizio soccorso ed ai mezzi meccanici di cui all’articolo 21, consentendone l’agevole e rapida circolazione;
  6. assicurarsi di potersi immettere sulla pista o di poter attraversare la pista senza pericolo per sé e per gli altri;
  7. modificare negli incroci la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con l’utente che giunge da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell’incrocio l’utente deve prendere atto di chi sta giungendo da un’altra pista, anche se a monte dello stesso; 35)
  8. non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità, ed evitare di costituire pericolo per gli altri utenti in caso di sosta. In quest’ultimo caso gli utenti devono portarsi sui bordi della pista; 36)
  9. in caso di caduta, lasciare la pista il più presto possibile portandosi eventualmente ai margini di essa;
  10. fornire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al controllo delle piste, le proprie generalità qualora siano coinvolti in un incidente o ne siano testimoni o abbiano prestato assistenza ad utenti in difficoltà;
  11. utilizzare sci, snowboard o attrezzi similari, muniti di appositi dispositivi di trattenuta o frenaggio, idonei ad evitare che il distacco improvviso di essi possa costituire pericolo per l’incolumità altrui;
  12. durante la sosta presso i rifugi o altre zone, sistemare l’attrezzatura (sci, snowboard, bastoncini o altro) fuori dal piano sciabile, in modo tale da non recare intralcio o pericolo ad altre persone;
  13. non entrare all’interno della pista di allenamento di cui all’articolo 6, comma 2, e percorrere la relativa discesa. 37)

(2)  Lo sciatore che utilizza le piste da sci deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, slitta e slittino, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose. 38)

33)
La lettera c) dell’art. 18, comma 1, è stata così integrata dall’art. 1, comma 24, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
34)
La lettera d), dell’art. 18, comma 1, è stata così sostituita dall’art. 1, comma 25, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
35)
La lettera g), dell’art. 18, comma 1, è stata così sostituita dall’art. 1, comma 26, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
36)
La lettera h), dell’art. 18, comma 1, è stata così sostituita dall’art. 1, comma 27, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
37)
La lettera m) dell’art. 18, comma 1, è stata aggiunta dall’art. 1, comma 28, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
38)
L’art. 18, comma 2, è stato così sostituito dall’art. 1, comma 29, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
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