(1) Gli utenti dell’area sciabile attrezzata sono tenuti a:
(2) Lo sciatore che utilizza le piste da sci deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, slitta e slittino, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose. 38)