(1) Gli utenti delle aree sciabili attrezzate sono responsabili della condotta tenuta sulle piste. Essi devono comportarsi con la necessaria diligenza e prudenza, in modo tale da evitare incidenti, da non costituire pericolo per l’incolumità altrui e da non cagionare danno a persone o a cose. 31)
(2) In particolare, gli utenti sono tenuti a: