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g) Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 111)
Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 settembre 2010, n. 39.

Art. 3 (Licei)    delibera sentenza

(1)  I percorsi dell’istruzione liceale forniscono alle studentesse e agli studenti un’ampia istruzione generale e gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché esse/essi si pongano con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico-riflessivo di fronte alle situazioni, ai fenomeni e alle sfide del mondo moderno. I percorsi dell’istruzione liceale assicurano l’acquisizione di conoscenze e competenze generali e specifiche adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore e alla realizzazione della carriera professionale.

(2)  Possono essere istituiti i seguenti licei, articolati negli indirizzi e nelle opzioni indicati:

  1. liceo classico;
  2. liceo scientifico e liceo scientifico con l’opzione scienze applicate;
  3. liceo linguistico;
  4. liceo artistico con gli indirizzi
    1. arti figurative; 3)
    2. architettura e ambiente;
    3. audiovisivo e multimedia;
    4. design;
    5. grafica;
    6. scenografia;
  5. liceo musicale e coreutico con la sezione musicale e la sezione coreutica;
  6. liceo delle scienze umane e liceo delle scienze umane con l’opzione economico-sociale.

(3)  I percorsi dell’istruzione liceale sviluppano il proprio profilo educativo e culturale sulla base delle indicazioni provinciali di cui all’articolo 9.

(4) Nei licei di cui al comma 2 lettere a), b), c) e f), può essere istituita all’interno di un’istituzione scolastica, mediante il piano di distribuzione territoriale delle scuole, una sezione, presso la quale l’insegnamento nel quinquennio si svolge secondo le indicazioni e le modalità della International Baccalaureate Organization (IBO) con sede a Ginevra. Il curricolo deve prevedere anche l’insegnamento delle due lingue tedesco e italiano. Le alunne e gli alunni vengono iscritti regolarmente all’istituzione scolastica che gestisce questa sezione, hanno diritto alle misure di assistenza scolastica e, al termine di questo percorso formativo, ottengono esclusivamente il diploma di baccellierato internazionale (Diploma IB), che, secondo le disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli di studio stranieri, può essere dichiarato equipollente a un diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Se l’istituzione scolastica è iscritta nel registro di cui all’articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, le alunne e gli alunni che completano con successo questo percorso formativo, ottengono esclusivamente il diploma di baccellierato internazionale che è equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni statali, a un diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. L’insegnamento in queste sezioni è impartito prevalentemente in lingua inglese da docenti delle scuole a carattere statale, a condizione che siano in possesso delle competenze linguistiche necessarie; in caso di necessità, si può ricorrere a docenti esterni di madrelingua inglese. 4)

(5) L’insegnamento nelle sezioni di cui al comma 4 è gratuito per le alunne e gli alunni. Le istituzioni scolastiche e la Direzione Istruzione e Formazione competente sostengono i costi per la gestione del percorso formativo ai sensi del comma 4, compresi quelli dovuti alla International Baccalaureate Organization. 5)

(6) La Giunta provinciale fissa le modalità per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5. 6)

massimeDelibera 29 dicembre 2023, n. 1176 - Indicazioni per la sezione internazionale presso il Liceo scientifico – opzione scienze applicate
massimeDelibera 10 ottobre 2023, n. 871 - Regolamentazione relativa all’introduzione della sezione internazionale
3)
Nel testo tedesco il numero 1) della lettera d), dell'art. 3, comma 2, è stato modificato dall'art. 7, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
4)
L'art. 3, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
5)
L'art. 3, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
6)
L'art. 3, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
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ActionActionArt. 1 (Finalità del secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano)   
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ActionActionArt. 3 (Licei)   
ActionActionArt. 4 (Istituti tecnici)  
ActionActionArt. 5 (Istruzione e formazione professionale)    
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