(1) Nel rispetto delle identità culturali dei tre gruppi linguistici, la Giunta provinciale approva per le scuole dei tre gruppi linguistici le rispettive indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli relativi ai licei e agli istituti tecnici. Tali indicazioni definiscono:
(2) Le deliberazioni della Giunta provinciale di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero competente per le finalità di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.