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g) Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 111)
Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 settembre 2010, n. 39.

Art. 4 (Istituti tecnici)   delibera sentenza

(1)  I percorsi dell’istruzione tecnica forniscono delle basi culturali di carattere economico, scientifico e tecnologico costruite attraverso lo studio, l’apprfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico in un contesto di forte interazione tra teoria e pratica. Nei percorsi dell’istruzione tecnica le studentesse e gli studenti acquisiscono le conoscenze e le competenze necessarie per comprendere relazioni e regole economiche, tecnologiche, sociali e istituzionali e per applicarle correttamente. I percorsi dell’istruzione tecnica permettono l’inserimento nel mondo del lavoro e il proseguimento degli studi di ordine superiore.

(2)  Possono essere istituiti i seguenti istituti tecnici, articolati negli indirizzi e nelle articolazioni indicati:

  1. Istituti tecnici per il settore economico:
    1. amministrazione, finanza e marketing con le articolazioni:
      1. amministrazione, finanza e marketing;
      2. relazioni internazionali per il marketing;
      3. sistemi informativi aziendali;
    2. turismo.
  2. Istituti tecnici per il settore tecnologico:
    1. meccanica, meccatronica ed energia con le articolazioni:
      1. meccanica e meccatronica;
      2. energia;
    2. trasporti e logistica con le articolazioni:
      1. costruzioni del mezzo;
      2. conduzione del mezzo;
      3. logistica;
    3. elettronica ed elettrotecnica con le articolazioni:
      1. elettronica;
      2. elettrotecnica;
      3. automazione;
    4. informatica e telecomunicazioni con le articolazioni:
      1. informatica;
      2. telecomunicazioni;
    5. grafica e comunicazione;
    6. chimica, materiali e biotecnologie con le articolazioni:
      1. chimica e materiali;
      2. biotecnologie ambientali;
      3. biotecnologie sanitarie;
    7. sistema moda con le articolazioni:
      1. tessile, abbigliamento e moda;
      2. calzature e moda;
    8. agraria, agroalimentare e agroindustria con le articolazioni:
      1. produzioni e trasformazioni;
      2. gestione dell’ambiente e territorio;
      3. viticoltura ed enologia;
    9. costruzioni, ambiente e territorio con le articolazioni:
      1. costruzioni, ambiente e territorio;
      2. costruzioni, ambiente e territorio, opzione tecnologie del legno nelle costruzioni;
      3. geotecnica. 7)

(3)  Gli istituti tecnici sviluppano il proprio profilo educativo sulla base delle indicazioni provinciali di cui all’articolo 9.

massimeDelibera 22 luglio 2013, n. 1116 - Criteri per l'assegnazione quantitativa di tecnici di laboratorio/tecniche di laboratorio/assistenti tecnici scolastici/assistenti techniche scolastiche presso le scuole del secondo ciclo di istruzione e formazione (Modifica parziale delibera n. 4274 del 27.11.2006)
7)
L'art. 4, comma 2, lettera B), numero 9), è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
ActionActionNorme costituzionali
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ActionActionb) Legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9 —
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ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2007, n. 27
ActionActionf) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 11
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ActionActionArt. 1 (Finalità del secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano)   
ActionActionArt. 2 (Struttura)  
ActionActionArt. 3 (Licei)   
ActionActionArt. 4 (Istituti tecnici)  
ActionActionArt. 5 (Istruzione e formazione professionale)    
ActionActionArt. 6 (Corsi per adulti)     
ActionActionArt. 7 (Orientamento, continuità educativa e permeabilità)      
ActionActionArt. 7-bis (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) 
ActionActionArt. 8 (Programmazione dell’offerta formativa)
ActionActionArt. 9 (Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli nei licei e negli istituti tecnici)   
ActionActionArt. 10 (Indicazioni provinciali per la definizione die curricoli dell’istruzione e formazione professionale)
ActionActionArt. 11 (Orario delle lezioni)
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ActionActionArt. 13 (Esami di Stato)  
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ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 15 dicembre 2017, n. 45
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2018, n. 13
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ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2019, n. 20
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ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 23 dicembre 2020, n. 49
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