(1) I corsi per adulti finalizzati al conseguimento di un titolo di studio si realizzano sulla base di specifici modelli formativi, i cui criteri e modalità organizzative sono stabiliti dalle indicazioni provinciali di cui all’articolo 9.
(2) I corsi per adulti finalizzati all’acquisizione di qualifiche, di diplomi professionali e di titoli di studio rilasciati dalle scuole dell’istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d), sono organizzati ai sensi della normativa provinciale vigente in materia.