(1) L’orario delle lezioni definito dalle indicazioni provinciali di cui all’articolo 9 e all’articolo 10, comma 4, comprende una quota obbligatoria di base nonché una eventuale quota facoltativa opzionale.
(2) Nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti di istruzione professionale in lingua italiana e tedesca il monte ore minimo obbligatorio nell’arco del quinquennio è di 4590 ore.
(3) Nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti di istruzione professionale delle località ladine il monte ore minimo obbligatorio nell’arco del quinquennio è di 4760 ore.
(4) Il monte ore minimo di cui ai commi 2 e 3, articolato sulla base del calendario scolastico vigente, costituisce una prestazione essenziale minima garantita per legge nell’arco del quinquennio a tutte le studentesse e a tutti gli studenti. Può essere aumentato dalle indicazioni provinciali e, nei limiti delle risorse disponibili, dalle istituzioni scolastiche autonome.
(5) Il monte ore delle lezioni, delle attività didattiche e delle esercitazioni pratiche nell’ambito dei percorsi di istruzione professionale, può essere definito e strutturato in modo da consentire anche il conseguimento di qualifiche professionali.