(1) Le decisioni, disposizioni o dichiarazioni delle commissioni locali per i masi chiusi non diventano definitive ed esecutorie prima della scadenza del termine per il reclamo. Sugli atti trasmessi ad altre autorità o uffici per l'esecuzione deve essere attestata l'esecutorietà. L'efficacia di ogni singola autorizzazione emessa dalle commissioni per i masi chiusi si estingue se non se ne fa uso entro due anni dalla data in cui è diventata definitiva.
(2) Le decisioni pronunciate in pieno accoglimento delle istanze e dalle quali non derivi alcun pregiudizio agli interessati possono essere dichiarate esecutive anche prima della decorrenza del termine di 30 giorni. 61)
(3) 62)