(01) I criteri per la determinazione del valore di assunzione di cui all’articolo 20, comma 2, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del regolamento in tutti i casi non ancora definiti con decisione giudiziale passata in giudicato. 66)
(1) Le disposizioni modificate di cui al comma 4 dell’articolo 21 e comma 2 dell’articolo 22 trovano applicazione anche ai procedimenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato. 67)
(1-bis) Indipendentemente dalla circostanza che l’assuntore o l’assuntrice del maso abbia assunto il maso a causa di morte o per atto tra vivi, trovano applicazione le disposizioni riguardanti la divisione ereditaria suppletoria vigenti al momento della morte del suo o della sua dante causa. 68)
(2) I presidenti e i membri delle commissioni locali per i masi chiusi in carica al momento dell’entrata in vigore dell’articolo 40, comma 2, possono ricoprire tali funzioni fino alla fine del mandato e al massimo per altri due mandati, purché non svolgano l’incarico già per la quarta volta. 69)
(3) Con l’adozione delle nuove procedure di cui all’articolo 48-bis sono abrogati i commi 1 e 8 dell’articolo 43 e l’articolo 44. 70)
(4) Alle domande corredate con la completa documentazione e presentate al comune ai sensi del comma 1 dell’articolo 43 prima dell’entrata in vigore del comma 3, del comma 3-bis e del comma 3-ter dell’articolo 2, si applicano le previgenti disposizioni dell’articolo 2. 71)