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c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 50 (Norme transitorie) 65)

(01)  I criteri per la determinazione del valore di assunzione di cui all’articolo 20, comma 2, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del regolamento in tutti i casi non ancora definiti con decisione giudiziale passata in giudicato. 66) 

(1)  Le disposizioni modificate di cui al comma 4 dell’articolo 21 e comma 2 dell’articolo 22 trovano applicazione anche ai procedimenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato. 67)

(1-bis)  Indipendentemente dalla circostanza che l’assuntore o l’assuntrice del maso abbia assunto il maso a causa di morte o per atto tra vivi, trovano applicazione le disposizioni riguardanti la divisione ereditaria suppletoria vigenti al momento della morte del suo o della sua dante causa. 68)

(2) I presidenti e i membri delle commissioni locali per i masi chiusi in carica al momento dell’entrata in vigore dell’articolo 40, comma 2, possono ricoprire tali funzioni fino alla fine del mandato e al massimo per altri due mandati, purché non svolgano l’incarico già per la quarta volta. 69)

(3) Con l’adozione delle nuove procedure di cui all’articolo 48-bis sono abrogati i commi 1 e 8 dell’articolo 43 e l’articolo 44. 70)

(4) Alle domande corredate con la completa documentazione e presentate al comune ai sensi del comma 1 dell’articolo 43 prima dell’entrata in vigore del comma 3, del comma 3-bis e del comma 3-ter dell’articolo 2, si applicano le previgenti disposizioni dell’articolo 2. 71)

65)
La rubrica dell'art. 50 e stata così sostituita dall'art, 19, comma 1, della L.P. 19 aprile 2018, n. 5.
66)
L'art. 19, comma 01, è stato inserito dall'art. 19, comma 2, della L.P. 19 aprile 2018, n. 5.
67)
L'art. 50, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 17, comma 4, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
68)
L'art. 50, comma 1-bis, è stato inserito dall'art.19, comma 3, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
69)
L'art. 50, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 19, comma 3, della L.P. 19 aprile 2018, n. 5.
70)
L'art. 50, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 19, comma 3, della L.P. 19 aprile 2018, n. 5.
71)
L'art. 50, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 19, comma 4, della L.P. 19 aprile 2018, n. 5.
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